Cassazione Penale, Sentenza n. 11108/2024 del 18/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione proposto dall'avv. Stefano Fusco che articolava tre principali censure: 1) la presunta remissione tacita della querela da parte della persona offesa in conseguenza della mancata rassegnazione delle conclusioni in primo grado e, alla luce delle modifiche legislative (d.lgs. 150/2022), la conseguente estinzione del procedimento o della necessità di non procedibilità (riferimento art.152 c.p.); 2) la tardività della querela (querela del 16/02/2015 rispetto all'ultima azione delittuosa indicata al 24/10/2014) e quindi la prescrizione o inesistenza del fatto perseguibile; 3) la mancata integrazione degli elementi del reato di truffa: si contestava che la consegna di un assegno privo di fondi (emesso da terzi) non fosse idonea a integrare l'elemento materiale della truffa e che i giudici di merito avessero valorizzato in modo eccessivo le condotte postfattuali e la condotta con falso nome anziché provare il dolo iniziale e la capacità ingannatoria della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. In particolare: ha ritenuto che la sola mancata rassegnazione delle conclusioni della parte civile non equivale a remissione tacita della querela; ha confermato che la valutazione della tempestività della querela implica accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità e che la questione, non coltivata in appello, risultava preclusa; ha poi ritenuto corrette le valutazioni di merito circa l'esistenza di una condotta artificiosa della Moccia (falso nome, affidamento creato sulla solvibilità, consegna di un assegno privo di copertura, sottrazione ai contatti) idonea a integrare il reato di truffa. Conseguentemente il verdetto di colpevolezza in primo e secondo grado è stato di fatto confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020
norma richiamata per dare atto che la trattazione è avvenuta con contraddittorio cartolare; rilevanza procedurale e non sostanziale
art. 152 c.p., comma 3 (nella versione novellata dal d.lgs. 150/2022)
disciplina della procedibilità in relazione alla querela e del regime di remissione tacita; la Corte sottolinea che la norma non altera il principio consolidato che la mera revoca della costituzione di parte civile non equivale a remissione tacita
definisce la remissione tacita della querela: richiesta di manifestazione non equivoca ed obiettiva della volontà di abbandonare l'istanza punitiva; la Corte richiede comportamenti chiaramente incompatibili con la volontà di perseguire l'azione penale
artt. 82 e 523 cod. proc. pen.
art. 82 e art. 523 c.p.p.
richiamati dal difensore in relazione a profili procedurali di impugnazione e deduzioni difensive; la Corte non ritiene fondate le censure di violazione procedurale prospettate
norma sostanziale contestata: la Corte ritiene che, alla luce del complesso probatorio, la condotta descritta integri gli elementi del reato di truffa
richiamato in punto di responsabilità e dolo; la Corte valuta la condotta complessiva (inganno, false generalità, assegno privo di copertura) come idonea a provare il dolo richiesto per la truffa
citato dal difensore con riferimento ai vizi di impugnazione e alle doglianze sul merito; Corte ritiene le doglianze infondate o non sindacabili in questa sede
art. 142 disp. att. c.p.p. e d.lgs. 10/10/2022, n.150 (art. 41, comma 1, lett. t))
lett. d-bis), comma 3, art. 142 disp. att. c.p.p.; art. 41, comma 1, lett. t), n. 1, d.lgs. 10/10/2022, n.150
richiami normativi collegati alla modifica del regime di procedibilità e all'introduzione di specifiche ipotesi di remissione tacita; la Corte precisa che tali novità non mutano il consolidato orientamento giurisprudenziale che richiede evidenze chiare della volontà di remissione
Massime di principio
- La mera revoca o mancata rassegnazione delle conclusioni della parte civile non costituisce automaticamente una remissione tacita della querela: serve una manifestazione non equivoca e oggettiva della volontà di abbandonare l'azione penale.
- Dopo le modifiche normative sul regime di procedibilità, il giudice deve comunque accertare effettivamente la volontà del querelante quando vi siano elementi che potrebbero farne dubitare: la prova di remissione tacita richiede comportamenti inequivocabili.
- Le questioni sulla tempestività della querela e sulla decorrenza dei termini spesso implicano accertamenti di fatto che, se non svolti e sviluppati nei gradi di merito (e soprattutto in appello), possono risultare preclusi e non sindacabili in sede di legittimità.
- In materia di truffa contrattuale, la valutazione dell'esistenza del dolo e dell'idoneità ingannatoria della condotta si basa sull'intero compendio probatorio (comportamenti anteriori, uso di false generalità, assegni senza copertura, evitamento dei contatti): atti successivi possono essere rilevanti se integrano il quadro ingannevole complessivo.
- La Corte di Cassazione non riesamina fatti e prove come terzo grado di merito: i ricorsi che chiedono una riconsiderazione integrale del materiale probatorio, senza articolare questioni di diritto solide, sono frequentemente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- Se si vuole sostenere la remissione tacita della querela o la tempestività/inesistenza della stessa, è necessario portare in modo chiaro e documentato elementi che dimostrino la volontà contraria a perseguire l'azione penale già nei gradi di merito.
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