Cassazione Penale, Sentenza n. 11109/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato. Si lamenta la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia e all'imputato e la errata dichiarazione di irreperibilità nonostante fosse stata correttamente effettuata l'elezione di domicilio e nominato un difensore di fiducia (verbale di identificazione del 5 maggio 2019 indicante la nomina del difensore Raffaele Magliaro e l'elezione di domicilio presso il suo studio; notificata al medesimo la convalida del sequestro; deposito e accoglimento istanza di gratuito patrocinio). Si contesta anche la notifica al difensore d'ufficio e le ricerche che avrebbero ignorato l'elezione di domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: ha ritenuto che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. abbia natura speciale, revocabile integralmente in caso di rintraccio dell'imputato, con attivazione dell'udienza già fissata; pertanto le presunte violazioni (omessa notifica al difensore di fiducia, errata dichiarazione di irreperibilità) non hanno prodotto un danno concreto e attuale idoneo a giustificare l'impugnazione. La Corte ha inoltre considerato astratto il rilievo circa la sospensione della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 420-quater cod. proc. pen.
Regola la sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza dell'imputato; la Corte ne evidenzia la natura 'suigeneris' e la possibilità di revoca integrale in caso di successivo rintraccio dell'imputato, con attivazione dell'udienza già fissata
art. 420-sexies, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Prevedono le conseguenze e il procedimento da seguire in caso di rintraccio dopo la declaratoria prevista dall'art. 420-quater; il giudice evidenzia che tali norme attivano l'udienza condizionata all'esito delle ricerche
art. 132-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come norma integrativa delle disposizioni relative all'attivazione dell'udienza e all'effetti del rintraccio sull'iter processuale
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di impugnazione: la Corte osserva che, oltre alla violazione di legge dedotta, l'impugnazione necessita anche dell'interesse concreto alla impugnazione
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce la condizione di interesse ad impugnare; la Corte ricorda che l'interesse deve essere concreto, attuale e tale da poter essere eliminato dall'esito favorevole dell'impugnazione
art. 159, comma 1, n. 3-bis cod. proc. pen.
Regola la sospensione della prescrizione in determinate ipotesi; la Corte considera il rilievo sulla sospensione come meramente astratto e futuro, non idoneo a costituire interesse attuale all'impugnazione
Consente la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte lo applica per sanzionare l'impugnazione ritenuta infondata/irrituale
Richiamato come termine di paragone per la stabilità della pronuncia: la Corte usa l'art. 72-bis per spiegare la peculiare stabilità e le modalità di revoca della sentenza prevista dall'art. 420-quater
Citato per segnalare che la sentenza in rito ai sensi del nuovo meccanismo prescinde talvolta da verifiche tipiche come quelle per le cause di non punibilità; la Corte sottolinea la specificità della pronuncia
Massime di principio
- L'impugnazione di una sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza richiede un interesse concreto e attuale: non è sufficiente dedurre violazioni formali se queste non hanno prodotto un danno effettivo eliminabile con l'accoglimento del ricorso
- La sentenza resa ai sensi dell'art. 420-quater ha natura particolare e può essere revocata integralmente in caso di successivo rintraccio dell'imputato; perciò molte nullità formali sono valutate nel contesto della possibile riapertura del processo
- Difetti di notifica al difensore di fiducia o di elezione di domicilio possono essere scrutinati e, se necessario, fatti valere nelle fasi successive del procedimento (es. udienza di merito dopo il rintraccio) piuttosto che in un'impugnazione immediata quando manca un pregiudizio concreto
- La mera possibilità che la sospensione della prescrizione possa influire sul futuro giudizio è generalmente considerata un danno astratto e non idonea a comprovare l'interesse necessario per impugnare
- Chi propone ricorso deve valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità per carenza di interesse
- In situazioni simili, è consigliabile documentare in modo chiaro e attuale il pregiudizio subito (ad es. effetti immediati sulla posizione dell'imputato, impossibilità reale di esercitare diritti difensivi) o utilizzare i rimedi processuali previsti per la fase successiva dopo eventuale rintraccio
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