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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11111/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna della Corte d'Appello deducendo due motivi principali: 1) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 525 e 603 c.p.p., per aver proceduto all'escussione della persona offesa (Alberto Poffe) e alla decisione con un collegio diversamente composto rispetto a quello che, nell'udienza precedente, aveva disposto l'esame, lamentando la violazione del principio di immutabilità della composizione collegiale e la nullità della sentenza per mancata rinnovazione formale delle prove; 2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla rinnovazione dell'istruttoria e alla mancata indicazione delle ragioni che giustificavano l'esame della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio dedotto: l'ordinanza che disponeva l'esame della persona offesa, emessa all'udienza del 7 marzo 2023, non era stata modificata o revocata dal collegio diversamente composto che ha poi proceduto all'esame del teste e alla decisione il 9 maggio 2023; inoltre il difensore non aveva eccepito la cambiata composizione, né chiesto la rinnovazione dell'istruttoria in quella udienza. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 41736/2019, Bajrami) secondo cui l'ordinanza ammissiva delle prove conserva efficacia e non richiede una nuova formale disposizione se non è stata modificata o revocata. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente esercitato il potere discrezionale, disponendo l'escussione della persona offesa ai sensi dell'art. 603 c.p.p. come necessario per risolvere l'alternativa proscioglimento/condanna. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Rilevata la questione della composizione del collegio e della sua immutabilità, la Corte ha interpretato che la disposizione non impone la rinnovazione formale dell'ordinanza ammissiva delle prove quando questa non sia stata revocata o modificata dalla nuova compagine giudicante; l'onere di eccepire il cambiamento spetta alle parti.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Applicato per giustificare l'escussione della persona offesa come prova necessaria alla decisione quando lo stato degli atti non consente di decidere; la Corte ha ritenuto legittimo e motivato l'utilizzo di tale norma da parte della Corte d'Appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    E' stato applicato per la condanna alle spese processuali e per la sanzione equitativa di euro 3.000 a carico del ricorrente in relazione all'inammissibilità del ricorso e a profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019 (Bajrami)

    Principio richiamato secondo cui l'ordinanza ammissiva delle prove resa dal giudice nella precedente composizione conserva efficacia e non va formalmente rinnovata se non espressamente modificata o revocata dalla diversa composizione sopravvenuta; partito decisivo per l'esito del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Richiamata per il principio della 'non decidibilità allo stato degli atti', che legittima la rinnovazione dell'istruttoria quando il giudice ritenga necessaria l'escussione di testi per decidere.

Massime di principio

  • Se il collegio che ha disposto l'ammissione di una prova viene sostituito, l'ordinanza ammissiva rimane efficace a meno che non sia espressamente modificata o revocata dal nuovo collegio.
  • La parte che contesta la diversa composizione del collegio deve sollevare tempestivamente l'eccezione in udienza o chiedere la rinnovazione delle prove; l'inerzia può comportare perdita dell'azione e preclusione del motivo.
  • Il giudice di merito ha ampio potere discrezionale nel disporre l'escussione della persona offesa ai sensi dell'art. 603 c.p.p. quando lo stato degli atti non consente di decidere; la mancata motivazione della necessità dell'escussione sarebbe censurabile solo se manifesta o non coerente con il quadro probatorio.
  • Impugnazioni basate esclusivamente su vizi formali della composizione collegiale sono fragili se non accompagnate da prova di una revoca/modifica dell'ordinanza o da tempestive eccezioni difensive.
  • Proporre ricorsi infondati comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzioni economiche a titolo di Cassa delle Ammende; valutare la fondatezza dei motivi prima di impugnare.

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