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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40502/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale in relazione alla guida in stato di ebbrezza. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo si deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo si lamentava violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che la fattispecie concreta avrebbe consentito una valutazione di tenuità e una più favorevole modulazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che i motivi erano meramente reiterativi di quelli già proposti in appello e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'art. 131-bis c.p. valorizzando l'abitualità della condotta, anche alla luce di tre precedenti condanne per il medesimo reato, e aveva negato le attenuanti generiche per la mancanza di elementi positivi e per la negativa rilevanza della reiterazione della condotta, delle modalità di guida e dell'elevato tasso di alterazione alcolica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sia sul diniego della particolare tenuità del fatto, ostata dall'abitualità della condotta e dai precedenti specifici, sia sul diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla reiterazione del comportamento e sulle modalità concrete della guida. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 1 e 7, d.lgs. 285/1992

    norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza; il fatto concreto è stato ritenuto integrare tale reato e la condanna è stata confermata

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle circostanze concrete e può essere esclusa in presenza di abitualità della condotta

  • art. 133 c.p.

    criterio di riferimento per la valutazione della gravità del fatto, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, oltre alla condotta successiva al reato dopo la riforma richiamata

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivamente valorizzabili e la condotta presenti profili negativi rilevanti

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone una valutazione complessa e globale della concreta offensività della condotta, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., e non può essere riconosciuta quando emergano elementi di abitualità della condotta, specie se corroborati da precedenti specifici per il medesimo reato.
  • Il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo indice di valutazione, ma deve indicare quelli ritenuti decisivi, fornendo una motivazione non meramente apparente o stereotipata sulle concrete modalità della condotta e sul bisogno di pena.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto e sul riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per mancanza di motivazione o manifesta illogicità.
  • Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando non emergano elementi positivi a favore dell'imputato e risultino, invece, negativi dati quali la reiterazione della condotta e le modalità concrete del fatto.
  • La mera riproposizione in cassazione di censure già formulate in appello, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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