Cassazione Penale, Ordinanza n. 40278/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto contro la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 marzo 2025, conteneva un unico motivo relativo alla responsabilità penale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la censura investiva il discorso giustificativo della decisione e, in particolare, un preteso vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza potersi estendere alla rivalutazione delle acquisizioni processuali. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva spiegato che, per un primo conto, all'atto di attivazione l'imputato aveva fornito un documento di identità e un telefono cellulare mai denunciati come smarriti; per un secondo conto, risultava che egli avesse consegnato il proprio documento di identità al titolare del punto vendita. Sulla base di ciò, la motivazione d'appello è stata ritenuta immune da vizi logici.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione nei soli limiti del controllo sulla presenza di un percorso argomentativo logicamente esistente, non potendo la Corte rivalutare il materiale probatorio o verificare la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata non consente una nuova valutazione del compendio probatorio, ma solo la verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico.
- Un motivo di ricorso che si limiti a sollecitare una diversa lettura dei fatti accertati in appello è inammissibile se non evidenzia un effettivo vizio logico della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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