Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40281/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha invece rigettato la richiesta della parte civile di ottenere la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, rilevando che l'attività difensiva svolta non era stata sufficiente a integrare il presupposto richiesto per tale liquidazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello che aveva negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la Corte di cassazione, il motivo non si confrontava realmente con la ratio decidendi della decisione impugnata, poiché la sentenza di merito aveva escluso il beneficio per la mancanza di specifiche ragioni giustificative: la sola elezione di domicilio era stata ritenuta elemento neutro e, quindi, non idoneo da solo a supportare il riconoscimento delle attenuanti in assenza di ulteriori condotte valorizzabili. Nel giudizio di legittimità la parte civile ha chiesto la conferma della decisione e la liquidazione di ulteriori spese, ma senza un concreto supporto argomentativo.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono la deduzione e la valorizzazione di specifiche ragioni positive; la semplice elezione di domicilio, per la sua neutralità, non è di per sé sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 576 c.p.p.

    La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità solo se abbia effettivamente svolto un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi civili.

  • art. 532 c.p.p.

    Non indicato espressamente nel testo; la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese è stata esaminata alla luce dei presupposti per la partecipazione e la difesa nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una censura generica o non pertinente.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi su elementi meramente neutri: occorre l'indicazione di concreti fattori positivi riferibili alla personalità dell'imputato o al fatto.
  • Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La parte civile ottiene la liquidazione delle spese nel giudizio di cassazione solo se abbia svolto un'effettiva attività difensiva sostanziale, anche mediante memorie, non essendo sufficiente una richiesta meramente assertiva di conferma della decisione e di liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.