Cassazione Penale, Ordinanza n. 40280/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta una nuova valutazione nel merito della responsabilità, ma solo il rilievo della manifesta genericità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari è stato ritenuto assolutamente generico. Dalla motivazione emerge che non vi era un effettivo collegamento tra i motivi di ricorso e il caso concreto: il ricorso faceva riferimento a più 'imputati' nonostante vi fosse un solo imputato; inoltre contestava il mancato accoglimento delle attenuanti generiche, ma la sentenza di merito aveva invece già concesso le generiche con giudizio di equivalenza, come richiesto da entrambe le parti. La Corte ha quindi rilevato l’assenza dei requisiti minimi di specificità del ricorso.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e deve contenere un effettivo collegamento tra i motivi dedotti e la concreta vicenda processuale; una censura meramente astratta o incongrua rispetto al caso concreto è inammissibile.
- L’errore nella rappresentazione del numero dei soggetti processuali o nella critica a un punto della decisione che risulta in realtà già favorevole al ricorrente integra un indice di assoluta genericità del motivo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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