Cassazione Penale, Ordinanza n. 40282/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di rapina. I quattro motivi di ricorso, secondo la Corte, riproponevano censure già svolte in appello e lì respinte con motivazione coerente e immune da vizi logici. In particolare, il ricorrente contestava: la ricostruzione della sua responsabilità per il reato ascritto; il diniego della attenuante del contributo di minima importanza, sostenendo che il ruolo di palo dovesse essere valorizzato come apporto minore; la ritenuta aggravante della minorata difesa, lamentando il trattamento del relativo bilanciamento; infine, la mancata concessione della rapina di lieve entità, invocando la giurisprudenza costituzionale intervenuta sul punto e sostenendo che il fatto avesse determinato un pregiudizio di modesta offensività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e già puntualmente disattese con argomenti congrui. Quanto alla responsabilità, ha richiamato la ricostruzione probatoria della sentenza impugnata. Quanto all'attenuante dell'art. 114 c.p., ha osservato che il ruolo di palo, per giurisprudenza costante, non integra di per sé un contributo minore all'azione delittuosa. Sull'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., ha rilevato la carenza di interesse, essendo stata quella circostanza ritenuta soccombente nel giudizio di bilanciamento. Sulla lieve entità della rapina, ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di merito, fondata sul grave pregiudizio psicologico subito dalle vittime, ben oltre il semplice danno economico. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 e 628 c.p.
richiamati per confermare la responsabilità concorsuale per rapina
art. 114 c.p.
l'attenuante del contributo di minima importanza è stata esclusa; il ruolo di palo non è, di regola, sufficiente a integrare un contributo minore
art. 61, n. 5, c.p.
l'aggravante della minorata difesa era stata ritenuta soccombente nel bilanciamento e quindi non sussisteva un interesse concreto all'impugnazione sul punto
Corte cost., sent. n. 86 del 2024
richiamata dal ricorrente per sostenere la configurabilità della rapina di lieve entità, ma la Corte ha ritenuto corretta la mancata concessione nel caso concreto
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello e già esaminate e disattese con motivazione completa, coerente e priva di vizi logici.
- In tema di concorso nella rapina, il ruolo di 'palo' non integra automaticamente un contributo di minima importanza ai sensi dell'art. 114 c.p., dovendo essere valutata in concreto l'effettiva incidenza causale dell'apporto.
- L'impugnazione di una circostanza aggravante non è ammissibile quando la stessa è stata comunque assorbita o soccombente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti e non produce effetti sfavorevoli residui per l'imputato.
- La richiesta di riconoscimento della rapina di lieve entità richiede una valutazione complessiva dell'offesa, potendo il grave impatto psicologico sulle vittime giustificare il diniego anche in presenza di un pregiudizio patrimoniale modesto.
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