Cassazione Penale, Ordinanza n. 40279/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano manifestamente infondati e privi di specificità, perché meramente reiterativi di questioni già affrontate e respinte in appello con motivazione logica e corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 22 maggio 2025, lamentando con due motivi, da un lato, l'erroneità del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione e, dall'altro, la non corretta determinazione della pena. Secondo la Corte di cassazione, entrambe le doglianze erano però manifestamente infondate e generiche perché sostanzialmente ripetitive di censure già formulate in appello e già disattese con motivazione immune da vizi logici. In particolare, quanto alla responsabilità, la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente il dolo di fattispecie valorizzando la mancata allegazione di elementi idonei a dimostrare la lecita provenienza della cosa ricevuta. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale aveva negato le attenuanti generiche per la mancanza di segnali di resipiscenza, di consapevolezza del disvalore del fatto e di iniziative risarcitorie o riparatorie; inoltre, aveva escluso l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., ritenendola assorbita nella valutazione complessiva del fatto operata ai sensi dell'art. 648, quarto comma, c.p.
Norme richiamate
dolo di fattispecie; quarto comma
La responsabilità per ricettazione è stata confermata perché il dolo è desunto dalla mancata allegazione di elementi che attestassero la provenienza lecita della cosa ricevuta. Il quarto comma è richiamato come criterio di valutazione del disvalore complessivo del fatto, comprensivo anche della tenuità del danno economico, e assorbe la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
tenuità del danno patrimoniale
L'attenuante non è stata applicata perché ritenuta assorbita dalla disciplina speciale dell'art. 648, quarto comma, c.p., che già valorizza il disvalore complessivo del fatto e la tenuità del danno economico.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello, quando la sentenza impugnata le abbia specificamente esaminate con motivazione non illogica e non manifestamente contraddittoria.
- Nel reato di ricettazione, il dolo può essere desunto anche dalla mancata allegazione di elementi concreti idonei a giustificare la lecita provenienza del bene ricevuto.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto, in modo congruo, dalla mancanza di segni di resipiscenza, di consapevolezza del disvalore del fatto e di condotte risarcitorie o riparatorie.
- La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale non opera autonomamente quando il fatto rientra nella valutazione complessiva prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p., che già considera il disvalore globale della condotta.
Come è indicizzato
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