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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08813/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una polizza assicurativa stipulata per l’attività commerciale di una società che aveva subito un incendio distruttivo del capannone. A seguito del sinistro fu attivata la perizia contrattuale, che concluse per il diritto all’indennizzo della società assicurata; la compagnia assicurativa impugnò però il verbale di perizia dinanzi al tribunale. La società, in via riconvenzionale, domandò la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo. Il giudizio civile venne sospeso in attesa dell’esito del processo penale instaurato nei confronti dell’amministratore e del socio della società, processo conclusosi con assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. Riassunta la causa, la corte d’appello rigettò la domanda dell’assicurata, ritenendo che, per far valere la clausola contrattuale che subordinava il pagamento all’assenza di dolo dell’assicurato, non bastasse l’esito del giudizio penale, ma occorressero ulteriori elementi probatori a dimostrazione dell’insussistenza del dolo. Con il ricorso per cassazione la società assicurata dedusse: 1) nullità della sentenza per omessa motivazione sul mancato esame degli atti del processo penale e sulla ricostruzione del percorso logico dell’assoluzione; 2) omesso esame della consulenza tecnica d’ufficio svolta in sede penale, che avrebbe escluso l’ipotesi di incendio doloso; 3) violazione di norme processuali per avere la corte territoriale richiesto ulteriori allegazioni e prove, asseritamente non più proponibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti e tre i motivi. Ha affermato che l’assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. non spiega efficacia preclusiva nel giudizio civile quanto all’accertamento del dolo, lasciando al giudice civile un ampio margine di valutazione dei fatti rilevanti. Ha poi precisato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi nella richiesta di nuova valutazione delle consulenze tecniche o delle risultanze istruttorie, ma solo nell’omesso esame di un fatto storico decisivo; nel caso, la doglianza investiva piuttosto la valutazione delle conclusioni peritali. Infine, ha escluso che la corte d’appello avesse erroneamente preteso attività istruttorie precluse, osservando che la strategia difensiva della società si era concentrata sulla pregiudizialità del processo penale e che, inoltre, nel regime processuale applicabile al giudizio introdotto prima del 30 aprile 1995, le preclusioni istruttorie richiamate non operavano nei termini prospettati. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del giudizio penale

    la sospensione ex art. 295 c.p.c. era stata disposta in pendenza del processo penale relativo ai medesimi fatti, ma ciò non attribuiva automaticamente efficacia vincolante all’esito penale nel giudizio civile

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    l’assoluzione per insufficienza di prove o per mancata prova piena non preclude al giudice civile di accertare autonomamente i fatti e il dolo, non avendo efficacia esclusiva o pienamente preclusiva

  • art. 652 c.p.p.

    nel giudizio civile di danni

    il giudicato penale ha effetto preclusivo solo se vi sia un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato, non quando l’assoluzione derivi da insufficienza probatoria

  • art. 654 c.p.p.

    nell'ambito di altri giudizi civili

    anche fuori dal giudizio civile di danni, l’efficacia del giudicato penale è limitata ai casi di accertamento pieno dei fatti, non alle assoluzioni ex art. 530, comma 2, c.p.p.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il vizio di nullità per motivazione può essere ravvisato solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, non nella mera insufficienza argomentativa

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma, il sindacato di legittimità riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione di prove, consulenze o apprezzamenti del merito

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la carenza motivazionale rilevante come nullità si ha solo quando manca il requisito essenziale della motivazione o questa sia solo apparente/incomprensibile

  • art. 111, comma 6, Cost.

    è richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione della sentenza

  • art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erronea ascrizione di ulteriori oneri allegatori e probatori

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di scansione delle attività istruttorie

  • art. 188 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’assunzione dei mezzi di prova

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di precisazione delle conclusioni e attività processuali

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erroneità del riferimento a ulteriori prove in appello

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per il ricalcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della motivazione nei termini camerali

Massime di principio

  • L’assoluzione penale pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. non produce, di regola, un effetto preclusivo pieno nel giudizio civile sui fatti rilevanti ai fini della responsabilità o dell’obbligazione, quando l’esito assolutorio dipenda da insufficienza o mancanza di prova.
  • Nel giudizio civile, il giudice può richiedere un autonomo supporto probatorio anche quando esistano risultanze del processo penale favorevoli a una parte, se tali risultanze non integrano un accertamento pieno e specifico incompatibile con la diversa decisione civile.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare la valutazione delle prove, delle consulenze tecniche o la ricostruzione del merito.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nei casi di totale mancanza, motivazione apparente, contraddittorietà insanabile o incomprensibilità, non quando si denunci una motivazione semplicemente ritenuta insufficiente.
  • Chi fonda la propria difesa sulla pregiudizialità di un giudizio penale deve poi confrontarsi con i limiti dell’efficacia del giudicato penale nel processo civile e non può pretendere che l’esito assolutorio sostituisca automaticamente la prova richiesta dalla disciplina contrattuale o sostanziale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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