Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08686/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal G.u.p. per avere reso, nell'ambito di una richiesta di ammissione a un beneficio economico, una dichiarazione reddituale incompleta e quindi mendace. In particolare, il ricorso deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza un confronto specifico con la motivazione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo puntuale sia sulla sussistenza del dolo, evidenziando che l'imputato aveva indicato solo il proprio reddito e omesso quello della convivente, pur sapendo che quest'ultima era percettrice di reddito, sia sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando la non minima gravità della condotta e la marcata intensità del dolo finalizzato a ottenere un indebito beneficio economico. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne ridefinisce il contenuto ma ne conferma l'applicazione al caso di dichiarazione reddituale mendace per ottenere un beneficio.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che, in presenza di insufficienza probatoria sull'elemento soggettivo, avrebbe dovuto disporsi assoluzione; la censura è stata ritenuta non consentita perché non si confronta specificamente con la motivazione di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego può essere motivato facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già valutate e disattese dal giudice di appello, se il ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione impugnata.
  • Ai fini dell'integrazione del dolo nel reato contestato, la consapevole omissione di dati reddituali rilevanti, quando inserita in una dichiarazione diretta a ottenere un beneficio economico, può integrare una volontaria rappresentazione mendace della reale situazione economica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
  • La condotta finalizzata a conseguire un indebito vantaggio economico mediante dichiarazioni non veritiere può essere valutata come sintomo di particolare gravità e di intensa colpevolezza, ostando al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.