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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45684/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso relativa a un condanna per furto in concorso (fatti di giugno 2018). Il ricorrente deduceva: 1) errata applicazione della norma processuale (art. 584 c.p.p.) per presunta mancata notifica dell'appello del Pubblico Ministero, con conseguente impossibilità di proporre appello incidentale ex art. 595 c.p.p. o di presentare controdeduzioni; 2) illogicità e genericità della motivazione della Corte territoriale, che non avrebbe individuato il contributo del ricorrente al concorso nel reato e non avrebbe adeguatamente motivato la negatoria delle attenuanti generiche e la ritenuta recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato un equivoco: l'art. 595 c.p.p. consente l'appello incidentale solo alla parte che non ha proposto impugnazione, mentre il ricorrente aveva invece proposto appello autonomo, perciò non poteva invocare l'appello incidentale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificità estrinseca, non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata; la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato la valutazione probatoria (fermo degli imputati dopo il furto, appartenenza dell'auto alla moglie, agganci della SIM alle celle che tracciano il percorso) e le ragioni per il mancato riconoscimento delle attenuanti e per la recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.p.

    la parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale

    la norma riserva l'appello incidentale alla parte che non ha già proposto impugnazione; chi ha proposto appello principale non può quindi utilizzare l'appello incidentale, motivo per cui la censura è infondata

  • art. 584 c.p.p.

    il ricorrente lamentava una presunta errata applicazione per mancata notifica dell'appello del PM; la Corte ha ritenuto che tale contestazione derivi da un equivoco procedurale e non sia idonea a fondare il ricorso

  • art. 29 c.p.

    norma richiamata in relazione alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; la Corte d'appello ha applicato tale pena accessoria per cinque anni su appello del Pubblico Ministero

  • art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    consente, in particolare nel contesto emergenziale, modalità scritte/semplificate per atti processuali; il Sostituto Procuratore generale ha prodotto requisitoria scritta ai sensi della disposizione

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 11951/2014; Sez. 5, n. 28011/2013; Sez. 2, n. 19951/2008)

    principio di specificità estrinseca: il ricorso per cassazione deve indicare la correlazione tra le ragioni dedotte e le argomentazioni della decisione impugnata; l'assenza di tale relazione rende il ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Chi propone appello principale non può poi invocare l'appello incidentale: l'appello incidentale è riservato alla parte che non ha proposto impugnazione.
  • La Corte di Cassazione liquida come inammissibili i motivi formulati in modo generico o che non si confrontano puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata (difetto di specificità "estrinseca").
  • La valutazione della prova di merito (es. fermi, proprietà del mezzo, agganci delle celle telefoniche) è sindacabile con difficoltà in cassazione se il ricorso non indica con precisione il vizio di motivazione.
  • La mancata esplicita espressione su singole circostanze (es. negazione delle attenuanti) può essere ritenuta comunque adeguatamente motivata se dalla decisione emergono in modo comprensibile le ragioni del rigetto.
  • Il ricorrente dichiarato inammissibile può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla cassa delle ammende).

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