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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20654/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere differenze retributive nei confronti del datore di lavoro, in relazione a prestazioni rese addetto alla piscina e alla cura degli animali nell'interesse del datore. I giudici di merito avevano riconosciuto la subordinazione e il diritto alle somme richieste, ritenendo non provato il pagamento delle retribuzioni, anche perché le buste paga prodotte dal datore non risultavano firmate. Il datore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) ha censurato l'accertamento sulla decorrenza e sulla durata del rapporto, sostenendo che l'onere probatorio gravasse sul lavoratore e lamentando la violazione di norme sostanziali e processuali; (2) ha dedotto la violazione delle norme sulle prove e sul potere istruttorio del giudice, per non avere la Corte d'appello ammesso alcune prove richieste; (3) ha denunciato ultrapetizione sull'orario di lavoro, perché la Corte avrebbe considerato un orario di inizio diverso da quello allegato dall'attore; (4) ha lamentato la mancata considerazione di un contratto di affitto e dei canoni asseritamente dovuti dal lavoratore, oggetto di domanda riconvenzionale; (5) ha riproposto in via sostanzialmente analoga la censura sulla prova del contratto e sulla dedotta violazione delle regole processuali in tema di prove e di divieto di nuove domande/documenti in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che l'onere della prova era stato soddisfatto dal lavoratore, che la Corte territoriale aveva correttamente valutato il materiale istruttorio e qualificato il rapporto come subordinato, che le prove non ammesse erano state implicitamente ritenute superflue, e che non vi era ultrapetizione poiché la diversa indicazione dell'orario non era decisiva ai fini del calcolo delle spettanze. Ha dichiarato inammissibili, o comunque non accolti, il quarto e il quinto motivo: per il quarto opera la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; inoltre il contratto di locazione era stato prodotto solo in appello senza spiegazione della tardività e senza trascrizione del documento, rendendo impossibile valutarne la decisività. La Corte ha anche rilevato che il profilo dell'ospitalità/alloggio era già stato considerato nella determinazione delle differenze retributive, con esclusione dell'indennità di alloggio. Il datore di lavoro è stato condannato alle spese, con distrazione, e alla previsione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto; la Corte ha confermato la subordinazione sulla base dei fatti accertati.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto assolto l'onere della prova da parte del lavoratore sui fatti costitutivi della pretesa; le censure del datore sono state respinte.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove e la mancata ammissione di mezzi istruttori; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulle prove; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valutato il materiale probatorio.

  • art. 117 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 228 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla prova; la censura è stata disattesa.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il ragionamento presuntivo; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare presunzioni e valutazioni induttive; motivo respinto.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la Corte avrebbe dovuto ammettere prove; la Corte ha valorizzato la discrezionalità istruttoria del giudice del merito.

  • art. 437 c.p.c.

    Invocato per la fase di appello in tema di prove; la Corte ha ritenuto non decisiva l'istanza istruttoria non ammessa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c. in tema di ultrapetizione; censura respinta.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso che vi fosse ultrapetizione sull'orario di lavoro, perché la diversa indicazione non era decisiva e non incideva sul quantum.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per contestare l'omesso esame del contratto di affitto; il motivo è stato disatteso anche per inammissibilità.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato in relazione alla produzione tardiva del contratto di locazione in appello; la Corte ha rilevato la tardività e l'inammissibilità della produzione.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha richiamato la preclusione derivante dalla doppia conforme, ostativa alla censura sul fatto già deciso nei due gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio per differenze retributive, il lavoratore assolve l'onere della prova quando risultano dimostrati i fatti costitutivi della pretesa e la prestazione lavorativa; spetta poi al datore, se vuole paralizzare la domanda, fornire prova del pagamento o di fatti estintivi/impeditivi.
  • La qualificazione del rapporto come subordinato va compiuta sulla base dei criteri legali e dei fatti accertati in causa; la mera allegazione datoriale di un diverso inquadramento, priva dei necessari requisiti formali o sostanziali, non è sufficiente.
  • La mancata ammissione di prove richieste in appello non integra vizio di legge quando il giudice di merito, con valutazione implicita o esplicita, ritenga quelle prove superflue rispetto al materiale già acquisito.
  • Non sussiste ultrapetizione se il giudice accerta un elemento fattuale diverso o più preciso rispetto alla prospettazione di parte, purché tale rilievo non incida in modo decisivo sul thema decidendum o sul quantum dovuto.
  • La produzione in appello di documenti nuovi è soggetta alle preclusioni processuali; in sede di legittimità la censura è inammissibile se non viene spiegata la ragione della tardività e non viene trascritto o specificamente indicato il contenuto del documento, così da consentirne la valutazione di decisività.
  • La doppia conforme limita la deducibilità in cassazione delle censure che investono gli accertamenti di fatto già concordemente compiuti dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieDifferenze retributiveProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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