Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26358/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dall’escussione di una polizza fideiussoria prestata a garanzia delle anticipazioni concesse da una società committente a una società fornitrice per la realizzazione di componenti ferroviari. Dopo una prima anticipazione di 2.000.000 euro, garantita da polizza, le parti avevano stipulato un secondo ordine con un’ulteriore anticipazione di 1.000.000 euro, anch’essa garantita da distinta polizza. In seguito all’ammissione della fornitrice ad amministrazione straordinaria, la committente veniva ammessa al passivo per il credito residuo e chiedeva alla garante della prima polizza il pagamento dell’intero residuo di 1.634.239,70 euro; la garante opponeva che la propria obbligazione coprisse soltanto una parte del credito, pagando solo 634.239,70 euro. La committente agiva quindi per ottenere l’accertamento dell’obbligo della garante e la condanna al pagamento dell’ulteriore importo di 1.000.000 euro. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava, ritenendo che i pagamenti/restituzioni fossero imputati alla prima anticipazione secondo la documentazione contabile e che le parti avessero distinto le modalità di recupero dei due anticipi. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le note di credito scomputate dalla Corte si riferivano invece alla seconda anticipazione; 2) violazione dell’art. 1193 c.c., per avere ritenuto valida una tardiva imputazione dei pagamenti alla prima anticipazione; 3) omesso esame sul termine di esigibilità delle restituzioni, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto collocarsi nei primi quattro mesi dell’anno e non dopo tale periodo; 4) omessa motivazione sul rigetto della richiesta di nomina di CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi di ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ribadito che il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del deficiente esame di punti decisivi e non per ottenere un riesame del merito. Ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva accertato, sulla base degli atti, l’esistenza di due distinte obbligazioni autonome di garanzia, pur nell’ambito di un unico rapporto contrattuale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1193 c.c.

    La ricorrente lo invocava in tema di imputazione dei pagamenti; la Corte non ne ha fatto applicazione nel merito, perché ha ritenuto le censure volte a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è censurabile solo quando il giudice di merito ometta l’esame di punti decisivi della controversia; non consente invece un riesame del merito o una diversa lettura delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito prospettare esclusivamente una ricostruzione alternativa dei fatti e delle prove rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto storico decisivo non sia stato effettivamente considerato dal giudice di merito, non quando la parte contesti la valutazione delle prove o la lettura della documentazione.
  • L’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non attribuisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta, con motivazione non apparente, l’esistenza di autonome obbligazioni di garanzia nell’ambito di un rapporto complesso, la censura che miri a contestare tale accertamento è inammissibile se si risolve in una critica al convincimento probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.