Cassazione Civile, Ordinanza n. 17772/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
Una società proprietaria di un immobile concesso in locazione per uso commerciale ha intimato sfratto per morosità al conduttore, assumendo il mancato pagamento di alcuni canoni e oneri accessori. Il conduttore si è opposto deducendo che il locatore non aveva consegnato la documentazione catastale ed edilizia necessaria per ottenere le autorizzazioni amministrative allo svolgimento dell'attività e che l'immobile presentava difformità edilizie, in particolare una suddivisione in due unità del locale originario senza valido titolo edilizio, tale da impedire la presentazione della richiesta di autorizzazione edilizia e del parere igienico-sanitario. In primo grado il giudice ha dichiarato risolto il contratto per fatto e colpa della locatrice, ha accolto la domanda di restituzione del deposito cauzionale e ha condannato la locatrice al risarcimento del danno. In appello la locatrice ha impugnato anche la ritenuta ammissibilità della domanda riconvenzionale del conduttore; la Corte d'appello ha ridotto il risarcimento e confermato il resto. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 418 c.p.c. e dell'art. 447-bis c.p.c., sostenendo che la riconvenzionale del conduttore era stata proposta solo in modo generico nella comparsa di risposta e che la sua precisa formulazione nella memoria integrativa avrebbe richiesto la domanda di spostamento dell'udienza a pena di decadenza; con il secondo motivo ha riproposto la nullità della sentenza e del procedimento per omessa declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale; con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge, ma in sostanza ha contestato l'apprezzamento di merito della Corte d'appello sulla sussistenza di un difetto intrinseco del bene locato, desunto dalla non corrispondenza alla planimetria catastale e dall'impedimento alla SCIA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nella particolare ipotesi in cui la domanda riconvenzionale sia stata già introdotta nella fase sommaria e poi solo precisata nella memoria successiva al mutamento di rito, non era necessario chiedere lo spostamento dell'udienza; ha considerato che, nel caso concreto, la memoria integrativa non conteneva una riconvenzionale nuova ma solo una specificazione della domanda originaria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dall'infondatezza del primo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto sulla base della consulenza tecnica, fuori dai limiti del vizio motivazionale deducibile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato; è stata inoltre respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal controricorrente, per mancanza di prova o allegazione del danno e dei relativi presupposti.
Norme richiamate
la richiesta di fissazione di una nuova udienza è necessaria quando la riconvenzionale venga proposta ex novo nella fase successiva alla trasformazione del rito; non è necessaria, invece, quando la domanda sia già stata introdotta nella fase sommaria e sia solo poi precisata nella memoria integrativa.
richiama l'applicazione delle regole del rito locatizio e, nel caso concreto, il collegamento con l'art. 418 c.p.c. per la gestione delle domande riconvenzionali.
nel passaggio dal rito sommario alla cognizione piena, la memoria integrativa successiva all'ordinanza di mutamento del rito consente la proposizione della riconvenzionale, purché siano rispettate le regole processuali specifiche.
nel procedimento per convalida di sfratto, in caso di opposizione, il mutamento al rito ordinario apre la fase in cui possono operare le preclusioni e le eventuali domande riconvenzionali.
norma richiamata dalla locatrice per chiedere, in subordine alla convalida, l'ordine di rilascio in caso di opposizione.
richiamato solo nella rubrica del terzo motivo; la Corte rileva che il motivo non censurava realmente la violazione di tale norma, ma l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare una asserita nullità processuale derivante dall'erronea ammissione della riconvenzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato nel terzo motivo, ma ritenuto non pertinente rispetto alla reale doglianza, che riguardava l'apprezzamento del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che non è consentito trasformare il ricorso in un riesame del merito o della motivazione sulla quaestio facti al di fuori dei limiti del vizio motivazionale.
richiamato per stigmatizzare la genericità del ricorso e la mancata specifica indicazione degli atti e della documentazione su cui si fondavano le censure.
la condanna per responsabilità aggravata è stata negata perché non risultava provato né allegato il danno ex comma 1 e non ricorrevano i presupposti per il comma 3.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida di sfratto opposto, la domanda riconvenzionale del conduttore può essere validamente proposta nella fase sommaria e poi precisata nella memoria successiva al mutamento di rito; in tal caso non opera automaticamente l'onere di chiedere lo spostamento dell'udienza ex art. 418 c.p.c., se non vi è una vera domanda nuova.
- L'onere di chiedere la fissazione di una nuova udienza ex art. 418 c.p.c. sorge quando la riconvenzionale venga introdotta per la prima volta nella fase a cognizione piena, non quando la pretesa sia già stata portata a conoscenza della controparte nella fase precedente e sia solo specificata dopo la trasformazione del rito.
- In cassazione non è consentito sotto la veste della violazione di legge contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, soprattutto se la censura richiede una rivalutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica.
- La censura di legittimità deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti; la genericità del richiamo al materiale processuale rende la doglianza inammissibile ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. presuppone la prova o quantomeno l'allegazione del danno e dei relativi presupposti, non essendo sufficiente la sola soccombenza della controparte.
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