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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33154/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda un dipendente di un'università pubblica che aveva subito più licenziamenti disciplinari nel 2017 e nel 2018. Il tribunale aveva dichiarato improponibile l'impugnazione dei licenziamenti intimati in date successive al primo e inammissibile la domanda di riapertura del procedimento disciplinare concluso con il licenziamento del 28 settembre 2017. La corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo formato il giudicato interno sulla improponibilità dell'impugnazione dei licenziamenti successivi e, quanto alla riapertura del procedimento disciplinare, aveva interpretato l'art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 nel senso che il termine di decadenza di sei mesi decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale assolutoria, non dalla data in cui il dipendente ne abbia avuto conoscenza o dalla data di rilascio della copia con attestazione di irrevocabilità. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di tale norma, sostenendo che il termine per chiedere la riapertura decorresse solo dalla effettiva conoscenza dell'irrevocabilità, individuata nella data di rilascio della copia della sentenza con attestazione di irrevocabilità. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, perché i successivi licenziamenti sarebbero comunque divenuti definitivi e avrebbero impedito la reintegrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, osservando che, anche in presenza di licenziamenti successivi divenuti definitivi, l'eventuale illegittimità del primo recesso potrebbe comunque rilevare ai fini del risarcimento del danno per il periodo intermedio. Nel merito ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il testo dell'art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 è chiaro nel far decorrere il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale assolutoria, senza che possa assumere rilievo la data di rilascio della copia della sentenza o la data di effettiva conoscenza da parte del dipendente. La norma mira infatti a garantire certezza e sollecita definizione degli effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare non sospeso. La Corte ha quindi confermato la tardività dell'istanza di riapertura, proposta oltre sei mesi dopo l'irrevocabilità della sentenza penale. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    "ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale"

    Il termine per chiedere la riapertura del procedimento disciplinare decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale assolutoria e non dalla sua conoscenza effettiva né dalla data di rilascio della copia con attestazione di irrevocabilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama incidentalmente la carenza dell'esposizione dei fatti di causa come possibile profilo di inammissibilità formale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici, quando la sanzione è stata irrogata e il processo penale si conclude successivamente con sentenza irrevocabile di assoluzione, il termine di sei mesi per chiedere la riapertura del procedimento decorre in modo oggettivo dall'irrevocabilità della decisione penale.
  • La data di conoscenza soggettiva della sentenza penale, o quella di rilascio della copia con attestazione di irrevocabilità, non può sostituire il dies a quo previsto dalla norma quando il testo legislativo lo collega espressamente all'irrevocabilità.
  • Le disposizioni sul raccordo tra giudizio penale e procedimento disciplinare sono improntate a esigenze di certezza e di sollecita definizione degli effetti del giudicato penale sull'azione disciplinare.
  • L'interesse a ricorrere può sussistere anche se non è più possibile la reintegrazione, qualora l'eventuale illegittimità di un primo licenziamento possa comunque incidere su una domanda risarcitoria relativa a un periodo intermedio.

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MateriePubblico impiego
RamiLavoro
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