Cassazione Civile, Ordinanza n. 27095/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la costruzione di un edificio. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; il committente proponeva opposizione deducendo vizi e difetti dell'opera e chiedendo la revoca del monitorio e il risarcimento dei danni. In primo grado il decreto veniva revocato e la società veniva condannata al risarcimento; veniva inoltre respinta la chiamata del direttore dei lavori. In appello la Corte territoriale riduceva la condanna e riteneva corresponsabile al 50% il direttore dei lavori per non essere intervenuto a fronte di vizi macroscopici. La società appaltatrice ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo contestava la ritenuta tempestività della denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c., sostenendo che dalle prove testimoniali non emergesse una denuncia tempestiva ma solo successiva alla notifica del decreto ingiuntivo; con il secondo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultra petizione, assumendo che il consulente tecnico avesse accertato vizi ulteriori rispetto a quelli dedotti e che il giudice avesse illegittimamente fondato il rifacimento integrale della copertura su tali ulteriori rilievi, anziché su un intervento parziale. I controricorrenti eccepivano inoltre di avere rinunciato all'eredità del direttore dei lavori deceduto, con conseguente difetto di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, che i controricorrenti avevano rinunciato all'eredità prima della notifica dell'atto di riassunzione e quindi non avevano qualità di parte processuale; ha poi osservato che, in un giudizio inscindibile, la mancata notifica al litisconsorte necessario potrebbe essere superata solo se l'impugnazione fosse stata tempestivamente proposta almeno nei confronti di un'altra parte, ma nel caso concreto mancava anche la prova del perfezionamento della notifica verso l'altra parte del giudizio di cassazione. Inoltre, ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché il primo mirava a una rivalutazione del merito in tema di tempestività della denuncia dei vizi, e il secondo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva ritenuto inammissibile il motivo di gravame per genericità e, comunque, infondato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina la denuncia dei vizi dell'opera; la Corte ribadisce che la censura sulla tempestività della denuncia non può tradursi in una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità.
Richiamato quale parametro di dedotta violazione nella critica alla valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta al riesame del merito.
Richiamato nel primo motivo come vizio motivazionale, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente volta a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale.
Invocato per denunciare ultra petizione; la Corte ha escluso la rilevanza della censura perché la sentenza impugnata non aveva deciso sulla base di vizi estranei al thema decidendum in modo decisivo per il dispositivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame; la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto diretta a contestare l'apprezzamento del fatto e non un reale omesso esame decisivo.
Richiamato per il litisconsorzio necessario e l'integrazione del contraddittorio; la Corte afferma che l'integrazione non va disposta quando il ricorso è già prima facie inammissibile e manca comunque una valida notifica ad almeno una parte necessaria.
Richiamato insieme all'art. 127 c.p.c. per il principio di ragionevole durata e per evitare attività processuali inutili.
Richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. a sostegno dell'esigenza di una rapida definizione del processo.
art. 6, comma 1, L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato per la richiesta di duplicato dell'avviso di ricevimento ai fini della prova del perfezionamento della notifica.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- La censura di ultra petizione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e con la parte della motivazione che ha sorretto il dispositivo.
- Nel giudizio di cassazione, la prova del perfezionamento della notifica del ricorso deve risultare documentalmente; la mera spedizione non basta, occorrendo l'avviso di ricevimento o, in alternativa, la prova della richiesta tempestiva del duplicato per ottenere la rimessione in termini.
- Nei giudizi inscindibili o con litisconsorzio necessario, l'omessa o nulla notifica ad alcuni litisconsorti non impedisce l'esame dell'impugnazione solo se essa sia stata tempestivamente proposta almeno nei confronti di una delle altre parti necessarie; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione sia prima facie inammissibile, la Corte può evitare l'integrazione del contraddittorio e definire immediatamente il giudizio, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.
- L'erede che abbia validamente rinunciato all'eredità prima della notificazione dell'impugnazione non assume la qualità di parte processuale, sicché la notificazione nei suoi confronti è nulla.
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