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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07267/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla rimozione d’ufficio, eseguita nel periodo 1.12.2003-31.12.2003 ai sensi del Codice della strada, di impianti pubblicitari di proprietà della società attrice. La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti di rimozione e il risarcimento dei danni quantificati in euro 260.000, deducendo, tra l’altro, incompetenza dell’ufficio che aveva disposto la rimozione, violazione della deliberazione comunale n. 254/1995, dell’art. 28 del Regolamento AA.PP., dell’art. 23, comma 13-quater, d.lgs. 285/1992, dell’art. 24 d.lgs. 507/1993, nonché difetto di istruttoria, eccesso di potere e responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Il Tribunale ha dichiarato prive di effetti le rimozioni in relazione al periodo indicato, ma ha rigettato la domanda risarcitoria. La Corte d’appello ha rigettato l’appello. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità per motivazione apparente e violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria con motivazione solo apparente; 2) violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 97 Cost., lamentando che il giudice di merito avesse escluso la responsabilità della P.A. senza considerare che la colpa amministrativa sarebbe stata desumibile dal comportamento tenuto dall’ente; 3) violazione dell’art. 1226 c.c., dolendosi del mancato ricorso alla liquidazione equitativa del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e della prova, e il terzo infondato perché la liquidazione equitativa è possibile solo se il danno sia già provato nell’an debeatur e risulti oggettivamente difficile il suo esatto ammontare, non potendo supplire a carenze istruttorie; ha quindi rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società proprietaria degli impianti pubblicitari. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse motivata in modo sufficiente e non apparente, avesse correttamente applicato i principi sulla responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2043 c.c. - escludendo che la sola illegittimità del provvedimento equivalga automaticamente a illiceità e danno risarcibile - e avesse legittimamente negato la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. in assenza di prova del danno e di parametri di liquidazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato per sostenere la genericità dei motivi di appello; la Corte osserva che la sentenza di merito ha valorizzato tale profilo senza incorrere in motivazione apparente.

  • art. 434 c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 342 c.p.c. come parametro della specificità dei motivi di gravame.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è nulla solo se non consente il controllo sul ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte rileva che il secondo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, tendeva in realtà a una rivalutazione del fatto ed è quindi inammissibile.

  • art. 2043 c.c.

    La mera illegittimità dell’azione amministrativa non integra di per sé il diritto al risarcimento; il danneggiato deve provare tutti gli elementi dell’illecito, compreso il danno ingiusto e la riferibilità causale e soggettiva alla P.A.

  • art. 97 Cost.

    È evocato dalla ricorrente come parametro di imparzialità e buon andamento, ma la Corte non lo ritiene idoneo a invertire l’onere probatorio nel caso concreto.

  • art. 2056 c.c.

    Rende applicabili alla responsabilità extracontrattuale i criteri di cui all’art. 1223 c.c. per la determinazione del danno risarcibile.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento copre solo le conseguenze immediate e dirette dell’illecito; non basta la mera allegazione di un’illiceità astratta.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammessa solo se il danno sia già provato nell’esistenza e nell’entità materiale, ma sia obiettivamente difficile o impossibile determinarne l’ammontare esatto; non può supplire a carenze probatorie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la base del contributo unificato richiamata per il raddoppio in caso di soccombenza.

  • l. n. 228 del 2012

    È richiamata quale fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.

  • d.lgs. n. 285 del 1992

    Norma invocata dalla ricorrente tra i presupposti di illegittimità della rimozione degli impianti pubblicitari.

  • d.lgs. n. 507 del 1993

    Norma invocata dalla ricorrente tra i presupposti di illegittimità della rimozione degli impianti pubblicitari.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione, l’illegittimità del provvedimento non implica automaticamente l’esistenza di un danno ingiusto risarcibile: il giudice deve verificare in sequenza l’esistenza del danno, la sua ingiustizia, il nesso causale con la condotta e l’imputabilità soggettiva a dolo o colpa della P.A.
  • La motivazione della sentenza di appello non è apparente quando, pur concisa e anche per relationem, consente di ricostruire il percorso logico-giuridico e le ragioni della decisione, specialmente se il giudice d’appello prende posizione sulle censure del gravame e ne spiega la non fondatezza.
  • Non è consentito in cassazione trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
  • La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone la prova dell’esistenza del danno e la sola difficoltà oggettiva di determinarne l’ammontare; non può essere utilizzata per sanare l’omessa prova del danno o per sopperire a carenze istruttorie della parte onerata.
  • Nel risarcimento del danno da illecito della P.A. il pregiudizio deve essere allegato e provato come conseguenza immediata e diretta della condotta dedotta in giudizio; non bastano affermazioni generiche o la sola contestazione della legittimità dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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