Cassazione Civile, Ordinanza n. 24060/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dal conflitto tra due gruppi di acquirenti di fondi confinanti situati in agro di Sassari, con contestazione di una porzione di terreno oltre un muro a secco: da un lato, gli acquirenti di un fondo acquistato nel 1998 da una pluralità di venditori chiedevano l'accertamento della proprietà sulla zona contesa e, in via subordinata, la garanzia per evizione nei confronti dei loro danti causa; dall'altro, gli acquirenti di altro fondo sostenevano di aver usucapito la porzione controversa per cumulo del possesso proprio con quello dei loro danti causa, affermando che questi ultimi l'avessero posseduta da tempo come mezzadri e poi l'avessero trasferita con l'atto del 1992. La Corte d'appello aveva qualificato il rapporto pregresso come mera detenzione dei mezzadri fino al 1992, riconosciuto il possesso mediato ai concedenti, escluso l'accessione del possesso per difetto di titolo idoneo sulla porzione contesa, accolto la rivendicazione e negato la garanzia per evizione. In cassazione i ricorrenti principali censuravano, con il primo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., la ricostruzione del fatto e delle risultanze istruttorie sul possesso; con il secondo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciavano violazione dell'art. 1146 c.c., sostenendo che avevano posseduto in proprio anche prima del 1992 e che, comunque, il rapporto con i terzi non poteva essere negato. I soccombenti in appello proponevano anche ricorso incidentale sulle spese poste a loro carico per i chiamati in garanzia, ritenendo che tali spese dovessero gravare sui convenuti risultati soccombenti sulla domanda di usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata non fondasse la decisione su una negazione del potere di fatto, ma sulla qualificazione giuridica del rapporto come detenzione fino al 1992, sul possesso mediato dei concedenti e sull'inoperatività dell'accessione del possesso per difetto di titolo. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che i mezzadri erano detentori e che il possesso mediato, utile a usucapire, spettava ai concedenti; inoltre il titolo del 1992 non comprendeva la porzione contesa, sicché non vi era base per cumulare il possesso ai sensi dell'art. 1146 c.c. e non poteva rilevare un'eventuale usucapione già maturata in capo ai concedenti, non trasferita con quel titolo. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale sulle spese relative ai chiamati in garanzia, cassando la sentenza limitatamente a tale punto e rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione per la sola regolazione di quelle spese e delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di legittimità sul vizio di motivazione è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi effettiva della sentenza d'appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato scrutinato come denuncia di violazione di legge in tema di usucapione e accessione del possesso, ma è risultato infondato.
La presunzione di possesso opera per chi ha relazione diretta e immediata con la cosa, non per chi si trovi in rapporto mediato; in tal caso occorre prova dell'animus possidendi.
L'accessione del possesso presuppone un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene posseduto; in difetto, il successore a titolo particolare non può unire il proprio possesso a quello del dante causa sulla porzione non compresa nel titolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti principali.
Massime di principio
- In tema di usucapione, il possesso utile può essere esercitato anche in forma mediata tramite il detentore, ma la detenzione non si presume possesso in capo al detentore stesso senza un atto di interversione o una diversa ricostruzione del rapporto di fatto.
- La presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c. opera solo in presenza di una relazione diretta e immediata con la cosa; quando il rapporto è mediato, la parte che invoca il possesso deve provarne gli elementi costitutivi, compreso l'animus possidendi.
- L'accessione del possesso ex art. 1146 c.c. richiede un titolo idoneo, almeno in astratto, a trasferire il bene o il possesso della porzione controversa; se il titolo riguarda solo una diversa porzione, il possesso della parte non compresa non può essere sommato.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non attacca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata ma si limita a contestare in fatto una motivazione che poggia su una qualificazione giuridica diversa.
- Le spese sostenute dai terzi chiamati in garanzia devono essere regolate nel rapporto processuale sostanziale tra convenuti e venditori chiamati in garanzia quando la chiamata sia stata provocata dalla pretesa infondata dei primi sul bene acquistato dagli attori.
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