Cassazione Penale, Sentenza n. 41768/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per aver guidato un'autovettura con patente revocata. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di applicazione della normativa antimafia (art.73 D.Lgs. 159/2011), sostenendo che, al momento del controllo (05/12/2019), non era più sottoposto alla misura di prevenzione e quindi mancasse l'elemento materiale/di pericolosità che giustifica la fattispecie; richiamava la giurisprudenza costituzionale che limita l'applicabilità della norma quando la revoca della patente non sia connessa alla misura di prevenzione; 2) vizio per mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131‑bis c.p.), censurando la valutazione della Corte circa la sussistenza di plurime condotte della stessa indole e l'uso di precedenti non pertinenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto all'art.73 D.Lgs. 159/2011, ha confermato che la norma è applicabile quando la revoca della patente sia riconducibile all'applicazione della misura di prevenzione; nella specie la Corte d'appello aveva accertato, anche sulla base del decreto del Tribunale di Messina e del provvedimento del Prefetto che aveva revocato le patenti per carenza dei requisiti morali, che la revoca fosse dovuta alla misura di prevenzione (la revoca è misura "perpetua" e non parificabile alla sospensione). Quanto all'art.131‑bis, la Cassazione ha condiviso la valutazione di merito che escludeva la particolare tenuità in presenza di precedenti specifici e della "persistente volontà criminosa" del ricorrente; inoltre il motivo era generico e non confrontava specificamente la ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma speciale che punisce chi, sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale, guida senza patente o dopo che la patente è stata negata, sospesa o revocata. L'applicazione richiede che la revoca della patente sia riconducibile all'applicazione della misura di prevenzione; se la revoca è invece dovuta a cause estranee (es. violazioni ordinarie del codice della strada) la norma può risultare incostituzionale alla luce della sentenza Corte Cost. 116/2024.
art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011
Nel capo d'imputazione era richiamata la specifica fattispecie contestata all'imputato (menzione nella sentenza di merito). La decisione di Cassazione però si concentra sull'interpretazione e applicazione dell'art.73 in rapporto alla revoca della patente.
Definisce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: va valutata congiuntamente sulla base dell'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta e il modesto grado di colpevolezza, riferendosi al fatto concreto. La presenza di precedenti specifici o la commissione di più reati della stessa indole può costituire causa ostativa ai benefici.
art. 120 Codice della Strada (richiamato)
Collega la misura di prevenzione alla limitazione degli spostamenti e all'impossibilità di porsi legittimamente alla guida per soggetti sottoposti a provvedimenti di prevenzione; motivo per cui il codice antimafia prevede una risposta più severa rispetto alla normativa stradale comune.
Sentenza Corte Costituzionale n. 116/2024
"nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada"
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.73 nella parte in cui punisce chi, pur sottoposto a misura di prevenzione cessata o non collegata alla revoca, guida con patente revocata per ragioni estranee alla misura. Ne deriva che il nesso causale tra misura di prevenzione e revoca è elemento decisivo per la punibilità.
Massime di principio
- La fattispecie dell'art.73 D.Lgs. 159/2011 è applicabile solo se la revoca della patente è riconducibile all'applicazione della misura di prevenzione; in assenza di tale nesso si corre il rischio di incostituzionalità (Corte Cost. 116/2024).
- Per accertare il nesso tra misura di prevenzione e revoca della patente i giudici possono basarsi su provvedimenti formali (decreto del Tribunale, provvedimento prefettizio) oltre che su acquisizioni dalle banche dati; un provvedimento prefettizio di revoca motivato per carenza dei requisiti morali è elemento idoneo a dimostrare la riconducibilità della revoca alla misura preventiva.
- La revoca della patente, quando disposta per carenza dei requisiti morali connessi alla misura di prevenzione, è una sanzione "perpetua" e non equivale alla sospensione: questo può giustificare la permanenza dell'effetto della misura anche dopo la scadenza temporale della misura di prevenzione.
- La non punibilità per particolare tenuità (art.131‑bis) richiede una valutazione concreta e congiunta di esiguità del danno/pericolo, occasionalità della condotta e basso grado di colpevolezza; precedenti specifici o la persistente volontà criminosa rappresentano ostacolo rilevante al riconoscimento del beneficio.
- I motivi di impugnazione devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: argomentazioni generiche o incentrate sul merito senza affrontare i punti decisivi della motivazione sono normalmente inidonee a scalfire la decisione di legittimità.
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