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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07359/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto un comune davanti al tribunale chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta causata dalla disconnessione del marciapiede in una via cittadina, mentre si recava presso il proprio studio professionale. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'ente al pagamento del risarcimento. In appello il comune aveva ottenuto una riduzione del 50% del danno riconosciuto, per concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., ritenuto corresponsabile perché percorreva una strada a lui nota quotidianamente e avrebbe dovuto adottare le cautele necessarie. Il danneggiato ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che la rilevanza causale della condotta del danneggiato richiede prova di imprudenza e omissione di cautele, qui mancante; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché la corte di merito avrebbe fondato la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, assumendo indebitamente la conoscenza dello stato dei luoghi; 3) nullità della sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c., per preteso errore percettivo nel ritenere provata la condotta colposa ed imprudente del danneggiato. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero sostanzialmente a contestare valutazioni di merito: da un lato, l'accertamento del giudice di appello sulla rilevanza causale del comportamento del danneggiato, attività sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione congrua; dall'altro, la ricostruzione presuntiva dei fatti, anch'essa non censurabile in cassazione nei limiti prospettati. La Corte ha inoltre escluso l'errore percettivo ex art. 115 c.p.c., osservando che i fatti posti a base della decisione non erano specificamente contestati. Ha quindi confermato la condanna alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode ha carattere oggettivo: l'attore deve provare il nesso causale tra cosa custodita e danno, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, comprensivo del fatto del danneggiato o del terzo se imprevedibile e inevitabile.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo del danneggiato è configurabile quando la sua condotta abbia inciso causalmente nella produzione del danno; la valutazione della rilevanza eziologica del comportamento del danneggiato è rimessa al giudice di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento del fatto se tratte da elementi ritenuti dal giudice; la relativa valutazione, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.

  • art. 115 c.p.c.

    Non vi è violazione dell'art. 115 c.p.c. quando il giudice fonda la decisione su fatti non specificamente contestati dalle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le censure formalmente prospettate come violazione di legge non possono tradursi in un riesame del merito o dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza non può essere invocata per contestare un mero errore valutativo o percettivo se la decisione si fonda su fatti non contestati e su motivazione congrua.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo rigettato il ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'azione di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., l'attore deve provare il rapporto causale tra la cosa e il danno; il custode si libera solo dimostrando il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del danneggiato quando presenti caratteri di imprevedibilità e inevitabilità.
  • Il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. può essere desunto dal giudice di merito anche tramite presunzioni semplici, purché l'iter logico sia sorretto da motivazione congrua e da elementi non contestati o comunque provati.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, né contestare l'apprezzamento delle presunzioni e della rilevanza causale effettuato dal giudice di merito.
  • Non integra violazione dell'art. 115 c.p.c. la decisione fondata su circostanze non specificamente contestate dalla controparte; l'errore percettivo è censurabile solo quando la sentenza si basi su fatti inesistenti o radicalmente estranei al materiale processuale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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