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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30229/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia riguardava una corte identificata catastalmente come subalterno autonomo, rispetto alla quale il ricorrente aveva ottenuto in primo grado un accertamento di proprietà esclusiva. I convenuti avevano appellato sostenendo che la corte fosse, invece, bene condominiale. La Corte d'appello aveva riformato la decisione, valorizzando il primo atto di vendita intervenuto tra costruttori e acquirente e rilevando che in tale atto non risultava una riserva espressa di proprietà esclusiva della corte, con conseguente operatività della presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., riferiti alle risultanze della CTU, all'accatastamento pregresso della corte come subalterno graffato e al contratto di compravendita del 26.8.1992 della sua dante causa; 2) violazione degli artt. 1117, 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che l'accatastamento e la graffatura avrebbero già escluso il bene dal novero dei beni comuni e che, per vincere la presunzione di comunione, non sarebbe stata necessaria una riserva espressa nell'atto del 21.2.1992; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione omessa o perplessa sulla condanna alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, assumendo che la Corte d'appello avesse pronunciato oltre le domande e senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha respinto il secondo e il terzo. Ha ritenuto che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e che, comunque, il fatto storico dedotto non fosse decisivo, poiché i dati catastali non sono idonei a provare la proprietà né a vincere la presunzione di condominialità. Ha inoltre confermato che, per superare la presunzione dell'art. 1117 c.c., occorre guardare al primo atto di trasferimento dell'unità immobiliare e verificare se in tale atto vi sia un'espressa riserva di proprietà del bene potenzialmente comune; nella specie, la Corte d'appello aveva correttamente escluso che tale riserva vi fosse. Quanto al terzo motivo, ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la domanda di restituzione era stata effettivamente proposta in appello, e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 336 c.p.c.: la riforma della sentenza di primo grado, che aveva fondato il risarcimento sul presupposto dell'esclusiva proprietà della corte, travolgeva anche la condanna dipendente e giustificava la restituzione delle somme pagate, comprese quelle per risarcimento e spese di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con previsione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se mira a censurare la valutazione delle prove anziché l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 1117 c.c.

    la presunzione di condominialità dei beni comuni può essere vinta solo da un titolo contrario ricavabile dal primo atto di trasferimento dell'unità immobiliare, con espressa riserva della proprietà del bene potenzialmente comune

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che i dati catastali non assolvono all'onere di provare la proprietà esclusiva contro la presunzione legale di comunione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa una violazione dei criteri di valutazione della prova da parte del giudice di merito

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se la domanda di restituzione è stata effettivamente formulata in appello

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma della sentenza di primo grado estende i suoi effetti alle statuizioni dipendenti dalla parte riformata, compresa la restituzione di somme pagate in esecuzione della decisione riformata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistendo i presupposti processuali, può essere imposto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori.
  • Ai fini del superamento della presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c., il giudice deve avere riguardo al primo atto di trasferimento dall'originario proprietario, verificando se il bene potenzialmente comune sia stato espressamente riservato a uno dei contraenti; l'accatastamento o la graffatura catastale, di per sé, non sono sufficienti a dimostrare la proprietà esclusiva.
  • La documentazione catastale ha valenza prevalentemente fiscale e non è, da sola, idonea a provare la titolarità dominicale di un bene immobile né a vincere una presunzione legale di comunione.
  • Quando la statuizione di primo grado poggia su un presupposto poi smentito in appello, la riforma travolge anche le condanne dipendenti, sicché è legittima la restituzione di quanto pagato in esecuzione della decisione riformata.
  • Non ricorre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la domanda restitutoria sia stata effettivamente proposta dalla parte appellante e il giudice d'appello si limiti a deciderla nei limiti della domanda stessa.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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