Cassazione Civile, Ordinanza n. 23216/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2009, con recuperi relativi a imposte dirette e IVA. L’Ufficio fondava la pretesa su PVC della Guardia di finanza e su una ricostruzione di un articolato schema fraudolento, ritenendo che la cessione di azienda e di quote sociali fosse stata funzionale a sottrarre il patrimonio alla garanzia dei crediti tributari, oltre che a giustificare riprese per sopravvenienza attiva, componenti positivi non contabilizzati e costi indebitamente dedotti verso soggetti esteri o residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. La società impugnava gli atti e, soccombente in appello, ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, in particolare sul certificato dei carichi pendenti, sull’asserito effetto liberatorio e sull’assoluzione penale; 2) violazione dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 472/1997 e dell’art. 2728 c.c., per errata applicazione della presunzione di frode e per insussistenza dei presupposti temporali; 3) omesso esame/omessa pronuncia sulla ripresa a tassazione della sopravvenienza attiva di euro 8.955.922,00, assumendo un errore di riporto delle rimanenze; 4) nullità per motivazione apparente sulla indeducibilità dei costi di euro 1.879.898,55; 5) nullità per motivazione per relationem sulla ripresa di euro 60.362,62 per componenti positivi non contabilizzati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, perché la sentenza impugnata, pur sintetica, esponeva le ragioni della decisione sul disconoscimento dei costi esteri. Ha dichiarato inammissibile la censura nuova sull’illegittimità dell’attività istruttoria alla luce della giurisprudenza CEDU, perché proposta per la prima volta in cassazione e non rilevabile d’ufficio. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per il limite della doppia conforme e, comunque, perché l’eventuale certificato dei carichi pendenti non avrebbe efficacia liberatoria in presenza di frode tributaria accertata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza di merito era sorretta da una autonoma ratio decidendi, basata su elementi fattuali ulteriori rispetto alla sola presunzione legale ex art. 14, comma 5, d.lgs. 472/1997; tale ratio non era stata censurata. Ha respinto il terzo motivo perché la sentenza si era comunque pronunciata sulla sopravvenienza attiva e, in ogni caso, il motivo era inammissibile/inidoneo. Ha respinto il quinto motivo perché la motivazione sul recupero dei componenti positivi non contabilizzati era presente, sia pure in forma sintetica. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la responsabilità del cessionario non è soggetta ai limiti ordinari quando la cessione è attuata in frode ai crediti tributari; la presunzione legale di frode opera in relazione al nesso temporale tra violazione contestata e cessione, ma non esaurisce la valutazione quando l’amministrazione provi ulteriori elementi di fraudolenza.
richiamato dalla ricorrente in tema di presunzione legale; la Corte non accoglie la censura perché la decisione di merito è sorretta anche da autonoma prova fattuale della frode.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il vizio è deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
invocato per la violazione di legge, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non colpisce tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente o carente; la Corte ritiene che la motivazione fosse comunque percepibile e sufficiente.
la sentenza tributaria è nulla solo se manca o è apparente la motivazione; qui la motivazione, benché sintetica, consente di comprendere il decisum.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; non vi è violazione perché la motivazione esiste ed è intellegibile.
in presenza di doppia conforme è precluso il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., secondo la ricostruzione adottata dalla Corte.
comma 1 quater; comma 1-bis
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 8 CEDU
la doglianza fondata sulle più recenti pronunce della Corte EDU sugli accessi fiscali è reputata inammissibile perché nuova e non rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza presenti un’anomalia motivazionale che si traduce in violazione del "minimo costituzionale"; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o non condivisa se le ragioni della decisione risultano comunque percepibili.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a reggere il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibile il motivo per difetto di interesse.
- Nel processo tributario, la deduzione di una causa di invalidità dell’atto impositivo deve essere introdotta tempestivamente secondo il principio dispositivo; non è proponibile per la prima volta in cassazione se non attiene a un vizio rilevabile d’ufficio.
- La presunzione legale di frode in tema di responsabilità del cessionario non opera in favore di chi risulti compartecipe della frode stessa: il rilascio del certificato dei carichi pendenti tutela il cessionario in buona fede, non chi abbia partecipato all’operazione fraudolenta.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La motivazione per relationem o sintetica è sufficiente quando consenta comunque di individuare il thema decidendum e la ragione della decisione, senza necessità di una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.
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