Cassazione Penale, Sentenza n. 35728/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per la violazione dell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (illecita attività di spaccio/traffico di stupefacenti). La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che mancassero gravi indizi di appartenenza ad associazione di tipo criminale (riferimento anche ad art. 416-bis c.p.), che l'indagato fosse solo consumatore o, al massimo, concorrente morale, che non vi fosse prova di messa a disposizione del sodalizio, che i contatti risultassero limitati a rapporti personali con Antonino Idotta e che il materiale intercettato fosse scarso, impreciso e non univoco. Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per carenza dell'elemento soggettivo e della motivazione
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile e lo ha respinto. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse adeguatamente esaminato e motivato il rigetto della difesa: le intercettazioni e le informazioni emerse indicavano una piena fiducia di Idotta verso Ferrante, la sua convocazione come persona considerata violenta per una 'spedizione punitiva' (sebbene non vi abbia poi partecipato), i consigli forniti su come recuperare perdite di droga, la conoscenza dei luoghi di occultamento e la segnalazione di Ferrante come persona affidabile per ricevere droga. Tali elementi costituiscono gravità indiziaria sufficiente a sostenere la contestata partecipazione associativa. La Corte inoltre ha richiamato il principio per cui in sede di legittimità non è consentita una rilettura libera degli elementi di fatto. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina le ipotesi di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; il provvedimento cautelare era motivato con il concreto sospetto di attività rilevante ai sensi di questa disposizione
Titolo richiamato dalla difesa in ordine all'ipotesi di associazione; la Corte ha valutato la sussistenza di gravi indizi di partecipazione a sodalizio criminoso in ambito di narcotraffico, alla luce degli elementi indiziari emersi
Richiamato come norma procedurale ai sensi della quale il Tribunale per il riesame ha pronunciato sull'impugnazione dell'ordinanza del G.I.P.; la Corte ha ritenuto corretta la procedura seguita
Articolo richiamato dalla difesa tra le norme contestate; la decisione di legittimità non ha ritenuto sussistente la violazione dedotta dalla difesa in punto di motivazione
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
Richiamato dalla Corte in ordine alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte non ha ravvisato ragioni per escludere la condanna pecuniaria
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile rimettere in discussione liberamente la valutazione di fatto e la scelta tra ricostruzioni alternative fatta dal giudice del merito: l'esame è limitato alla verifica della motivazione e della compatibilità con i limiti di apprezzamento plausibile
- Per sostenere la misura cautelare per associazione finalizzata al narcotraffico servono elementi indiziari concatenati che dimostrino fiducia, ruoli o utilità all'organizzazione (es. conoscenza di luoghi di occultamento, consigli su gestione di perdite, esservi segnalati come affidabile per ricevere droga)
- La mera presenza occasionale o il semplice rapporto di amicizia con un appartenente al sodalizio non escludono automaticamente la sussistenza di partecipazione se emergono elementi che indicano apporto o adesione consapevole
- Le doglianze difensive che si limitano a riprodurre argomentazioni già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza censure specifiche e concrete sulla motivazione, rischiano l'inammissibilità o il rigetto in Cassazione
- In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza si possono applicare sanzioni pecuniarie e condanne al pagamento delle spese processuali
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