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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21289/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rossi impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del 26 novembre 2025 (procedimento n. 6239/2025 R.G.N.R.). I telefoni cellulari sottoposti a vincolo erano stati sequestrati il 17 ottobre 2025 nell'ambito di un procedimento militare (n. 351/2025 R.G.N.R.) e, dopo analisi, trasmessi alla Procura di Tivoli che convalidò il sequestro. Il Tribunale aveva ritenuto che Rossi non avesse interesse ad impugnare perché non aveva proposto riesame della convalida nel procedimento originario. Rossi deduce che il provvedimento impugnato costituisce un nuovo e autonomo sequestro che lede la sua sfera soggettiva, lamenta carenza e illogicità della motivazione riguardo alla mancanza di interesse e contesta la mancata valutazione del principio di proporzionalità e della mancanza di criteri/limiti temporali per la selezione dei dati sui dispositivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo infondati i rilievi sulla carenza di interesse del ricorrente. Ha affermato che, davanti a un nuovo e autonomo decreto di sequestro, il titolare dei beni ha interesse a proporre impugnazione perché l'imposizione di un ulteriore vincolo incide sulla sua sfera soggettiva. La Corte ha richiamato l'art. 355 cod. proc. pen. e la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 7983/2025) e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo giudizio secondo le indicazioni della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale richiamata nel capo di imputazione (illecito in materia di stupefacenti); non oggetto centrale della decisione sulla ammissibilità

  • art. 2 e art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norme sostanziali richiamate nei capi di imputazione; non direttamente valutate sul punto dell'interesse ad impugnare

  • art. 697 c.p.

    Norma sostanziale richiamata nella contestazione; non decisiva per la questione processuale di ammissibilità

  • art. 497 ter c.p.

    Norma sostanziale richiamata nella contestazione; non decisiva per la questione processuale di ammissibilità

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nelle censure relative al sequestro; riguarda i presupposti del sequestro e la relativa impugnazione

  • art. 257 cod. proc. pen.

    Norma procedurale pertinente ai mezzi di impugnazione dei provvedimenti cautelari e al ruolo delle parti

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata nelle censure; interessa le impugnazioni contro i provvedimenti di sequestro

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Interpretazione centrale della sentenza: legittima all'impugnazione colui cui appartengono i beni sottoposti a vincolo; l'interesse non è limitato al mero diritto alla restituzione ma ricade sugli effetti positivi (dissequestro) rilevanti per la sfera personale

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per Cassazione citata nelle impugnazioni (lett. b e e) relative a vizio di motivazione e violazione di legge)

  • Sez. U, n. 7983 del 25 settembre 2025 (giurisprudenza)

    Principio giurisprudenziale richiamato: l'esistenza dell'interesse ad impugnare si collega agli effetti che il provvedimento produce nella sfera dell'impugnante e non esclusivamente a un diritto alla restituzione

Massime di principio

  • Quando interviene un nuovo e autonomo provvedimento di sequestro su beni nella disponibilità di una persona, tale persona ha interesse ad impugnare anche se i beni erano già stati sequestrati in un altro procedimento.
  • L'interesse ad impugnare non si limita al diritto alla restituzione: rilevano gli effetti positivi (ad es. il dissequestro) e la lesione della sfera soggettiva dell'impugnante; l'onere dell'impugnante è illustrare tale rilevanza.
  • Il giudice che dichiara l'inammissibilità per mancanza di interesse deve motivare chiaramente la propria valutazione, tenendo conto della natura autonoma del nuovo vincolo e della giurisprudenza di legittimità.
  • In presenza di sequestro di materiale informatico o telefonico, il provvedimento ablativo deve indicare criteri di selezione del materiale, perimetrazione temporale dei dati di interesse e tempi/procedure per la selezione e la restituzione, in osservanza del principio di proporzionalità; la mancata indicazione di tali criteri può costituire motivo di censura.
  • Se la corte di merito travisa la natura autonoma di un provvedimento e nega l'interesse all'impugnazione, la Cassazione può annullare e rinviare il giudizio affinché il tribunale valuti nel merito l'interesse e le censure sostanziali.

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