Cassazione Civile, Ordinanza n. 05501/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un professionista aveva convenuto in giudizio la società committente e un terzo, chiedendo il pagamento di compensi per un "mandato di assistenza tecnico finanziaria" stipulato per predisporre documentazione e pratiche necessarie al perfezionamento di un procedimento amministrativo finalizzato all’ottenimento di agevolazioni e incentivi collegati a un contratto di sviluppo per la realizzazione di un complesso alberghiero. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la Corte d’appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo che non si fosse verificata la condizione contrattuale che avrebbe fatto sorgere il diritto al compenso e che non fosse applicabile l’art. 2237 c.c. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la rinuncia/recesso della committente; (2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente/contraddittoria, contestando varie affermazioni della sentenza d’appello sulla sorte del procedimento amministrativo e sulla prova della sua conclusione; (3) violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere ritenuto non verificata la condizione prevista dall’art. 10 del mandato; (4) violazione o falsa applicazione dell’art. 2237 c.c., che il ricorrente assumeva erroneamente escluso. La società ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso, ritenuto sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come vizi di motivazione o violazioni di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione nel merito delle prove e degli atti di causa, attività preclusa al giudice di legittimità. In particolare, ha affermato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie; che i motivi terzo e quarto, pur evocando violazioni di legge, richiedevano anch’essi una nuova valutazione dei fatti; e che la clausola contrattuale invocata come norma violata non integra una "norma di diritto" ai fini del ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura degli atti di causa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove.
La Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo alla norma, perché la sua applicabilità dipendeva da una ricostruzione fattuale non condivisa e non riesaminabile in cassazione.
art. 10 del mandato professionale
La clausola contrattuale non è una norma di diritto in senso proprio e, quindi, non può essere denunciata come violata ai sensi dell’art. 360 c.p.c. come se fosse disposizione normativa generale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di vizio motivazionale o di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame delle prove e dei fatti di causa.
- Il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se si deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non quando si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- La censura per violazione o falsa applicazione di legge deve indicare una reale norma giuridica esterna alla ricostruzione fattuale, non può fondarsi sulla sola critica alla lettura delle prove o degli atti.
- Le clausole di un contratto privato non hanno il rango di norme di diritto generale e astratto; la loro interpretazione e applicazione, se contestata, non può essere convertita automaticamente in un motivo di ricorso per violazione di legge senza una specifica deduzione del vizio giuridico.
- Quando la decisione impugnata fonda la propria ratio su una certa ricostruzione dei fatti, il ricorrente deve attaccare tale ricostruzione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità; in difetto, il ricorso è inammissibile.
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