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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20546/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da alcuni medici che avevano frequentato corsi di specializzazione universitaria, assumendo che lo Stato avesse tardivamente e incompletamente recepito direttive comunitarie che riconoscevano un compenso ai medici specializzandi. Il Tribunale di Roma ha dichiarato prescritto il diritto; la Corte d'appello di Roma ha confermato, ritenendo che la prescrizione decennale decorresse dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999. I ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi per cassazione: uno con due motivi, uno con un motivo e uno con due motivi, tutti centrati sulla violazione delle norme comunitarie e degli artt. 2934, 2935 e 2947 c.c., sostenendo che la giurisprudenza avrebbe in precedenza lasciato incertezza su giurisdizione, natura dell'azione, soggetto passivamente legittimato e decorrenza del termine, sicché la prescrizione non avrebbe potuto iniziare prima della successiva sistemazione normativa e giurisprudenziale; è stata anche chiesta la rimessione alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme a un orientamento di legittimità consolidato, secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato per gli specializzandi interessati. La Corte ha escluso che le censure prospettate fossero idonee a scalfire tale nomofilachia: la questione della giurisdizione non impediva di interrompere la prescrizione anche stragiudizialmente; la qualificazione della responsabilità come contrattuale o aquiliana non incideva sul dies a quo; l'eventuale errore nella individuazione del giudice competente era superabile tramite regolamento di giurisdizione; la legittimazione passiva era dello Stato e la chiamata di un diverso organo non impediva, di per sé, l'effetto interruttivo, salvo ipotesi non dedotte e non emergenti. Ha inoltre negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha condannato due ricorrenti alle spese; nei confronti di uno di essi ha anche accolto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., oltre a dare atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    legittima la riunione dei ricorsi successivi al primo

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare l'orientamento

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale dedotto per denunciare violazione di legge

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in relazione alla prescrizione del diritto azionato

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per la decorrenza della prescrizione

  • art. 2947 c.c.

    ritenuto applicabile alla prescrizione del risarcimento del danno da mancato recepimento delle direttive comunitarie

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale adottato

  • art. 96 c.p.c.

    ha fondato la condanna per responsabilità aggravata nei confronti di un ricorrente

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002, comma 1-quater

    ha giustificato l'attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato e segnato il dies a quo della prescrizione

  • L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43

    richiamata dai ricorrenti come sopravvenienza normativa ritenuta non decisiva ai fini della decorrenza della prescrizione

  • D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6

    richiamato dai ricorrenti a sostegno delle proprie censure

  • art. 4 L. n. 260 del 1958

    l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non impedisce, di per sé, il rapporto processuale e la sanatoria della irregolarità

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti tra le fonti sovranazionali e costituzionali invocate

  • art. 11 Cost.

    richiamato dai ricorrenti tra le fonti invocate

  • art. 12 Preleggi

    richiamato dai ricorrenti

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della richiesta di tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti

  • art. 5 TCEE

    richiamato dai ricorrenti in tema di obblighi degli Stati membri

  • art. 89 TCEE

    richiamato dai ricorrenti

  • art. 189 TCEE

    richiamato dai ricorrenti

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti

Massime di principio

  • Nel contenzioso risarcitorio per tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie, la prescrizione del diritto decorre dalla data in cui, secondo l'orientamento consolidato, l'inadempimento statale si è oggettivamente cristallizzato, non già dal momento in cui il danneggiato abbia individuato con certezza ogni profilo processuale o sostanziale della tutela.
  • La questione della giurisdizione o della corretta qualificazione dell'azione non sospende né differisce di per sé il decorso della prescrizione, poiché il danneggiato può interromperla anche con iniziative stragiudiziali e, in caso di incertezza sulla giurisdizione, può utilizzare gli strumenti processuali idonei a rimediare all'errore.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione nei confronti dello Stato, la mancata evocazione del singolo ministero in luogo della Presidenza del Consiglio non impedisce, di regola, l'effetto interruttivo, trattandosi di irregolarità sanabile quando il destinatario sostanziale dell'obbligazione è comunque l'amministrazione statale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., quando censura una decisione conforme a un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti seri, specifici e idonei a sollecitare un mutamento di indirizzo.
  • Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia se la questione di diritto unionale invocata non incide realmente sulla soluzione della controversia, perché il punto decisivo è già presidiato da un orientamento interno consolidato e compatibile con il diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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