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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36140/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia originava da una causa in materia di locazione commerciale: in primo grado era stata accolta la domanda delle locatrici, con accertamento della cessazione del rapporto locatizio e condanna della società conduttrice al rilascio dell'immobile. La società proponeva appello, ma la Corte d'appello lo dichiarava inammissibile per difetto di specificità, ritenendo che l'atto contenesse solo deduzioni generiche e non individuasse in modo chiaro le parti della sentenza impugnata e le censure mosse. Contro tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi tre/quattro deducevano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che l'atto di gravame fosse in realtà chiaro e specifico e che la Corte d'appello avesse omesso di considerare fatti decisivi e le eccezioni sull'asserita mancata mediazione tra le parti; il quinto motivo contestava, infine, la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo. Le intimate non svolgevano difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi centrali perché formulati senza il necessario rispetto dell'onere di completa allegazione ex art. 366 n. 6 c.p.c.: chi censura la sentenza per violazione di legge o vizio motivazionale deve indicare in modo puntuale gli elementi fattuali, gli atti e i documenti rilevanti e la loro sede processuale, non potendo limitarsi a contestazioni generiche o alla parziale riproduzione di estratti. Nel caso concreto la ricorrente non aveva fornito una completa indicazione del contenuto dell'atto di appello né dei documenti idonei a dimostrare l'errore denunciato, con conseguente impossibilità per la Corte di valutare la fondatezza delle doglianze. Assorbiti gli ulteriori motivi, la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché le intimate non hanno resistito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso erano formulati deducendo violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; tuttavia tali censure restano inammissibili se non sorrette da puntuale allegazione degli elementi di fatto e documentali rilevanti.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la completa allegazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura, con indicazione precisa del loro contenuto e della sede processuale in cui sono rinvenibili; non è sufficiente un richiamo generico o la riproduzione parziale di brani.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Gli atti e documenti richiamati nel ricorso devono essere anche materialmente allegati o comunque prodotti nei modi consentiti, a pena di improcedibilità/inammissibilità della censura che su di essi si fonda.

  • art. 2697 c.c.

    La dedotta violazione dell'onere della prova non può essere utilmente proposta in cassazione senza una specifica indicazione degli elementi probatori e fattuali su cui si fonda la doglianza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il procedimento è stato definito in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale richiede sempre una specifica e completa indicazione degli atti, dei documenti e dei passaggi processuali rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo della censura senza svolgere autonome ricerche negli atti.
  • La mera affermazione che un atto di appello sia stato ingiustamente ritenuto generico non basta: il ricorrente deve trascrivere o comunque indicare in modo puntuale i contenuti pertinenti dell'atto di gravame e spiegare perché essi siano idonei a superare la declaratoria di inammissibilità.
  • Se la censura principale contro la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità, restano assorbiti i motivi che presuppongono l'esame del merito o di questioni consequenziali, come quelle sulla mediazione o sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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