Cassazione Civile, Ordinanza n. 30094/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un istituto di credito aveva agito contro i venditori e contro l'acquirente di alcuni immobili per far dichiarare la simulazione e/o l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di un atto di compravendita ritenuto pregiudizievole per le proprie ragioni creditorie. Il Tribunale aveva accolto la sola domanda revocatoria; la Corte d'appello aveva confermato solo in parte, dichiarando inefficace l'atto limitatamente alla quota del 50% appartenente a uno dei venditori. L'acquirente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi tre ha denunciato violazione dell'art. 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando l'accertamento della sua conoscenza del danno arrecato ai creditori e sostenendo che gli indizi valorizzati dalla Corte territoriale non fossero significativi, mentre altri elementi avrebbero dovuto essere considerati; con il quarto motivo ha dedotto violazione del D.M. n. 55/2014 sulle spese, sostenendo che il valore della causa dovesse essere parametrato al valore dei beni trasferiti e non al credito tutelato dall'azione revocatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché le censure miravano in realtà a rivalutare il fatto e le prove: la Corte d'appello aveva accertato, con motivazione congrua, che la conoscenza del pregiudizio da parte dell'acquirente poteva desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, in particolare dal vincolo parentale con il debitore e dal suo coinvolgimento nel reperimento delle somme per evitare un'esecuzione sui beni poi alienati. La doglianza sull'art. 2729 c.c. è stata giudicata priva della necessaria specificità, mentre quella ex art. 360, n. 5, c.p.c. non rientrava nel vizio di omesso esame come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, risolvendosi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile: nelle azioni revocatorie il valore della causa si determina in base al credito tutelato, non al valore del bene oggetto dell'atto impugnato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
azione revocatoria ordinaria
L'inefficacia dell'atto dispositivo può essere chiesta dal creditore quando l'atto pregiudichi la garanzia patrimoniale e, per gli atti onerosi successivi al sorgere del credito, occorre la prova della partecipazione fraudolenta del terzo.
La prova della conoscenza del pregiudizio e della participatio fraudis può essere fornita per presunzioni semplici, purché il relativo apprezzamento sia sorretto da motivazione congrua e specificamente censurabile nei limiti di legittimità.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera insufficienza della motivazione né la richiesta di una diversa valutazione delle prove.
La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito alle prove un valore diverso da quello normativamente previsto; non è consentito contestare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso ritenuto destinato a inammissibilità o manifesta infondatezza.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio davanti alla sezione semplice.
Richiamato per la proposta del relatore e per la memoria depositata dal ricorrente.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato alla luce di un orientamento consolidato della Corte.
art. 5 D.M. 10 marzo 2014 n. 55
Ai fini della liquidazione delle spese, nelle azioni revocatorie il valore della controversia si determina in base al credito oggetto di tutela, non al valore dei beni trasferiti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, quando l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente può essere provata anche mediante presunzioni semplici, incluse quelle desumibili da rapporti familiari e da elementi di contiguità con la situazione patrimoniale del debitore.
- L'apprezzamento delle presunzioni e delle prove riservato al giudice di merito non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, non apparente e non contraddittoria; il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori né l'insufficienza della motivazione.
- La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. richiede specificità: il ricorrente deve indicare in modo puntuale perché gli indizi non siano gravi, precisi e concordanti, non essendo sufficiente contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio.
- Nelle azioni revocatorie il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, si determina in base al credito tutelato dall'azione e non al valore del bene oggetto dell'atto impugnato, poiché il rimedio ha natura conservativa e mira a rendere il bene aggredibile dal creditore.
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