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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27883/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (custode)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una persona che, mentre scendeva una rampa di scale in prossimità della piscina di una struttura alberghiera, riferiva di essere caduta e di avere riportato danni. In primo grado la domanda era stata rigettata; la corte d’appello ha confermato il rigetto ritenendo non dimostrato il nesso causale tra la caduta e l’uso della rampa di scale, e comunque ravvisando nel comportamento disattento della vittima un caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. Avverso tale sentenza la danneggiata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma in sede di legittimità la questione centrale esaminata non è stata il merito della responsabilità, bensì l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito tempestivo della relata di notificazione della sentenza impugnata (o del messaggio PEC equivalente). La ricorrente ha insistito per la decisione sostenendo che la sanzione dell’improcedibilità dovesse essere esclusa perché la relata era comunque nella disponibilità del giudice, e ha poi depositato il documento con l’istanza ex art. 380-bis c.p.c.; la Corte ha però ritenuto infondata tale impostazione, poiché la deroga all’improcedibilità opera solo se la relata sia acquisita tramite la controparte o tramite trasmissione del fascicolo d’ufficio, circostanze non ricorrenti nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che la ricorrente, avendo affermato nel ricorso che la sentenza d’appello le era stata notificata, era onerata del deposito della copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.; tale onere non è stato adempiuto tempestivamente. La successiva produzione della relata con l’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. è stata considerata tardiva e non idonea a sanare l’omissione. La Corte ha inoltre escluso che ricorressero le eccezioni giurisprudenziali che consentono di evitare la sanzione processuale, poiché la relata non risultava prodotta dalla parte intimata né presente nel fascicolo d’ufficio. Non è stata adottata statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese; è stata invece disposta la condanna della ricorrente al pagamento della sanzione di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende e dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato come norma sulla responsabilità del custode e sull’esimente del caso fortuito, prospettata dalla corte territoriale per escludere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

  • art. 325 c.p.c.

    Individua il termine breve per impugnare quando la sentenza sia stata notificata; la sua operatività, nel caso, è stata ricostruita sulla base dell’allegazione della ricorrente circa l’avvenuta notifica della sentenza impugnata.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato quale termine lungo di impugnazione, applicabile solo in mancanza di notifica della sentenza o di allegazione idonea a far decorrere il termine breve.

  • art. 369 c.p.c.

    Norma che impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, a pena di improcedibilità del ricorso; la Corte ribadisce che la mancata osservanza comporta la sanzione salvo le eccezioni giurisprudenziali limitate.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la produzione successiva, tardiva, possa sanare l’omissione del deposito nei termini ai fini dell’improcedibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Utilizzato per la proposta di definizione accelerata e per l’istanza di decisione presentata dalla ricorrente dopo la proposta stessa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, sorge l’onere di depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso.
  • La sanzione dell’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è esclusa solo in ipotesi tassative: quando la relata di notificazione risulti già acquisita per iniziativa della controparte costituita oppure tramite la trasmissione del fascicolo d’ufficio richiesta tempestivamente; non è sufficiente una produzione tardiva successiva al termine.
  • La verifica della tempestività dell’impugnazione segue il criterio del termine breve quando la notificazione della sentenza sia allegata o emerga dagli atti; in tal caso il ricorrente non può giovarsi del termine lungo ex art. 327 c.p.c. per superare l’omissione documentale.
  • La successiva integrazione documentale ex art. 372 c.p.c. non può essere usata per neutralizzare una negligenza difensiva che incide sui presupposti di ammissibilità/procedibilità del ricorso, perché ciò vanificherebbe la funzione acceleratoria e deflattiva del meccanismo processuale.
  • In tema di responsabilità da cose in custodia, il comportamento disattento del danneggiato può integrare caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale, quando la cosa sia degradata a mera occasione dell’evento dannoso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicorso per cassazioneSpese di liteResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

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