Cassazione Civile, Ordinanza n. 30039/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di consulenza stipulati il 27 maggio 2014 tra una società di consulenza e una società cliente. Quest'ultima aveva chiesto nei giudizi di merito la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno, deducendo che la consulente non aveva fornito una completa informazione prima della stipula e non aveva attivato la copertura assicurativa prevista contrattualmente per gli effetti pregiudizievoli di un eventuale esito negativo di future azioni contro la banca, relative a interessi anatocistici e usurari applicati in un rapporto di mutuo e conto corrente. Il Tribunale aveva accolto la domanda ravvisando un grave inadempimento e la Corte d'appello aveva confermato, respingendo anche l'eccezione di nullità dei contratti e quella di difetto di legittimazione passiva. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1337, 1338 e 2967 c.c. sostenendo, in sostanza, l'erroneità della motivazione sulla nullità/invalidità del contratto e sull'applicazione della responsabilità precontrattuale, nonché la mancata prova dell'inadempimento; 2) violazione dell'art. 1891, comma 2, c.c., sostenendo che la clausola di cui all'art. 14 dei contratti configurasse una manleva o un'assicurazione per conto altrui, e che fosse errato ritenere inadempiuta una prestazione che, per natura, non poteva che essere adempiuta dall'assicurato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi effettiva della sentenza d'appello, fondata anche sulla tardività dell'eccezione di nullità e su ulteriori argomentazioni; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non scalfiva la diversa interpretazione della clausola contrattuale adottata dai giudici di merito, che avevano qualificato l'art. 14 come impegno a garantire una copertura assicurativa rimasta inadempiuta, e non come promessa del fatto del terzo o manleva. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, liquidate in euro 3.200,00 oltre euro 200,00 per spese, spese forfettarie del 15% e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. È stata anche rigettata l'istanza della resistente volta a ottenere l'interruzione del giudizio per sopravvenuto fallimento della ricorrente, sul rilievo che nel giudizio di cassazione non operano le comuni cause di interruzione del processo.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura non colpisce la ratio decidendi
richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che il motivo è inammissibile nella parte riferita a questa norma perché la sentenza d'appello non si fondava su tale argomentazione, se non in via residuale
richiamato nel ricorso con ogni probabilità in relazione all'onere della prova; la Corte reputa la censura non autosufficiente e non confrontata con la motivazione di merito
richiamato per sostenere la tesi dell'assicurazione per conto altrui; la Corte ritiene che la clausola contrattuale fosse stata interpretata dai giudici di merito come impegno a procurare una copertura assicurativa, non come promessa del fatto del terzo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
richiamato ai fini della liquidazione delle spese
Cass. Sez. 5, ord. n. 15928 del 08/06/2021
richiamata per affermare che nel giudizio di cassazione non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già svolte in fatto o in diritto senza aggredire la specifica argomentazione decisiva.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sostituire una diversa lettura del contratto o del fatto storico quando la decisione di merito si fonda su una qualificazione della clausola non effettivamente scalfita dal motivo di ricorso.
- Se il giudice di merito interpreta una clausola come assunzione di un preciso impegno contrattuale rimasto inadempiuto, non è sufficiente richiamare astrattamente figure diverse, come la promessa del fatto del terzo o l'assicurazione per conto altrui, senza dimostrare l'erroneità della qualificazione adottata.
- Nel giudizio di cassazione il sopravvenuto fallimento di una parte non determina l'interruzione del processo, poiché non operano le ordinarie cause interruttive.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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