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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30036/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società cliente aveva convenuto in giudizio la società fornitrice di energia elettrica deducendo che, in base al contratto di somministrazione, la fatturazione dovesse avvenire con periodicità mensile. In concreto, a ottobre 2015 erano state emesse cinque fatture di conguaglio e rettifica relative a consumi risalenti a dicembre 2011 e agli anni 2012-2015, a seguito di un errore di programmazione del misuratore installato dal distributore. La cliente sosteneva di avere subito un danno dalla tardiva fatturazione, in particolare per aver conosciuto solo a distanza di anni i maggiori costi di produzione e per gli oneri straordinari emersi nel bilancio 2015, e chiedeva l'accertamento dell'inadempimento della clausola contrattuale sulla fatturazione mensile e il risarcimento dei danni. La società fornitrice resisteva e domandava in via riconvenzionale il pagamento del corrispettivo ancora dovuto per la somministrazione di energia. I motivi di ricorso per cassazione, in sintesi, denunciavano: violazione dell'art. 1218 c.c. per il mancato riconoscimento dell'inadempimento alla fatturazione mensile; violazione degli artt. 1218 e 1228 c.c. per avere la Corte ritenuto legittima la rifatturazione tardiva; violazione degli artt. 1341, 1342, 1346 c.c. e della buona fede; violazione degli artt. 1218, 1228, 1344 e 1372 c.c. per la ricostruzione del rapporto con il distributore; nullità della motivazione per apparenza; omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione all'interpretazione delle clausole contrattuali 6.3 e 9 delle condizioni generali di fornitura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, in realtà investivano l'accertamento di fatto e l'interpretazione concreta delle clausole contrattuali compiute dai giudici di merito; ha inoltre escluso la sussistenza di una motivazione apparente e, quanto al vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., ha osservato che la censura mirava in realtà a contestare l'interpretazione delle clausole 6.3 e 9, non un omesso esame di fatto decisivo. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    La norma sull'inadempimento non è stata ritenuta violata, perché le doglianze miravano in realtà a contestare l'interpretazione delle clausole contrattuali sulla periodicità della fatturazione e sulla rifatturazione degli errori di calcolo.

  • art. 1228 c.c.

    La responsabilità per fatto dell'ausiliario non è stata esaminata nel merito come questione di diritto autonoma, poiché il motivo era ricondotto a una diversa ricostruzione fattuale del rapporto contrattuale.

  • artt. 1341-1342 c.c.

    Le censure relative a queste norme sono state dichiarate inammissibili perché fondate su una diversa lettura del contenuto contrattuale, non su una specifica violazione delle regole ermeneutiche.

  • art. 1346 c.c.

    La dedotta violazione del requisito di determinatezza dell'oggetto è stata reputata inammissibile in quanto inserita in una censura fattuale sull'assetto negoziale accertato dal giudice di merito.

  • art. 1344 c.c.

    La censura di illiceità/aggiramento della norma è stata ritenuta nuova e comunque non attinente alla ratio decidendi effettivamente adottata.

  • art. 1372 c.c.

    La doglianza sul vincolo contrattuale è stata considerata estranea alla decisione di merito, perché sollecitava una ricostruzione diversa del rapporto fra le parti e con il distributore.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata non è stata ritenuta meramente apparente, poiché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato e interpretato le clausole contrattuali rilevanti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È stata esclusa la violazione del dovere di motivazione, ritenendosi presente un apparato argomentativo comprensibile e idoneo a giustificare la decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non è consentito prospettare come violazione di legge una censura che, nella sostanza, investe l'accertamento di fatto o l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La doglianza sulla nullità della sentenza per motivazione apparente è stata disattesa perché la sentenza d'appello conteneva una reale, ancorché non condivisa, interpretazione delle clausole contrattuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non ricorre quando il ricorrente mira, in realtà, a contestare l'apprezzamento interpretativo delle clausole contrattuali compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova interpretazione delle clausole contrattuali e una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito interpreta una clausola contrattuale e la ritiene idonea a derogare a un diverso obbligo pattizio, la doglianza può essere scrutinata solo come eventuale violazione dei criteri ermeneutici; non è sufficiente dedurre genericamente la violazione di norme sull'inadempimento.
  • La motivazione è apparente solo se manca del tutto un percorso argomentativo riconoscibile; non lo è quando la sentenza di merito esplicita, anche sinteticamente, la ragione della propria decisione mediante l'interpretazione delle clausole rilevanti.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare l'interpretazione di documenti o clausole contrattuali già esaminati dal giudice di merito.
  • La responsabilità per inadempimento o per fatto dell'ausiliario non può essere affermata in cassazione se la censura non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a proporre una lettura alternativa del regolamento contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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