Cassazione Civile, Ordinanza n. 30041/2024 del 21/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (null)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli con quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e relativa accettazione. La rinuncia e l'accettazione risultano sottoscritte personalmente sia dalle parti sia dai difensori, e sono state ritualmente comunicate. La Corte non esamina i singoli motivi perché la controversia si è estinta per effetto della rinuncia accettata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., rilevando la ritualità della rinuncia al ricorso e della sua accettazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio, in conformità alla concorde richiesta delle parti. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non è estensibile per analogia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione, purché compiuta nei modi e nelle forme di legge.
art. 391 c.p.c.
L'accettazione della rinuncia, se rituale e proveniente dalle parti, perfeziona la causa estintiva del giudizio di legittimità.
contributo unificato
Il raddoppio non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia accettata; trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria, è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- La ritualità della rinuncia e dell'accettazione richiede la sottoscrizione personale delle parti e dei difensori, oltre al rispetto delle formalità di comunicazione previste.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge, ossia rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, restando escluso nei casi di estinzione per rinuncia accettata.
- Le spese del giudizio possono essere compensate integralmente quando vi sia concorde richiesta delle parti, specie in presenza di estinzione del processo per rinuncia e accettazione.
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