Cassazione Civile, Ordinanza n. 30031/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un atto di precetto intimato per somme dovute in forza di un contratto di mutuo a tasso fisso. I debitori hanno proposto opposizione contestando sia vizi formali del precetto sia la validità e regolarità del rapporto di mutuo, deducendo nullità del mutuo, inefficacia del precetto, responsabilità della banca, superamento del tasso soglia, anatocismo e violazione del limite di finanziabilità dei mutui fondiari. Il tribunale ha dichiarato nullo il precetto per un vizio formale, ma ha respinto il resto. In appello la controparte ha impugnato il capo sulla nullità del precetto; gli originari opponenti hanno proposto appello incidentale per riproporre le domande sul merito dell'opposizione. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello principale e inefficace quello incidentale, ritenendo che la notifica dell'appello principale facesse decorrere il termine breve per impugnare. Con il ricorso per cassazione i debitori hanno censurato tale soluzione, sostenendo che solo la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve ex artt. 325-326 c.p.c., mentre la notifica dell'appello principale non è equipollente; hanno inoltre denunciato omessa pronuncia sulle questioni di merito e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la notifica dell'impugnazione principale non equivale alla notificazione della sentenza e non fa decorrere il termine breve per impugnare. Di conseguenza, l'appello incidentale proposto dai debitori non era inefficace, perché depositato nel rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c. e prima della scadenza del termine utile rispetto alla pubblicazione della sentenza. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché esamini gli altri profili processuali e di merito dell'appello incidentale.
Norme richiamate
richiamato dai debitori per denunciare la nullità del precetto per mancanza dei requisiti essenziali
richiamato nel resoconto del primo grado per i termini istruttori concessi
il termine breve per impugnare decorre solo dalla notificazione della sentenza, non dalla notifica dell'appello principale
la notificazione della sentenza è l'atto che fa decorrere il termine breve; il secondo comma non legittima l'equipollenza con la notifica dell'impugnazione
richiamato per sostenere la tempestività dell'appello incidentale nel termine lungo
richiamato tra le norme sulle impugnazioni incidentali
l'inefficacia dell'appello incidentale presuppone la decorrenza del termine breve, che nella specie non si era verificata
l'appello incidentale era stato proposto tempestivamente al momento della costituzione in giudizio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma posta a base della censura di nullità per omessa pronuncia
richiamato per la dedotta omissione di pronuncia sui motivi di appello incidentale
richiamato per censurare la regolazione delle spese
richiamato per censurare la compensazione delle spese
menzionato per qualificare parte delle domande come opposizione all'esecuzione
menzionato per qualificare parte delle domande come opposizione agli atti esecutivi
la sentenza è pubblica dal momento del deposito
richiamato nel ragionamento sulla notificazione della sentenza al procuratore costituito
richiamato nel ragionamento sulla notificazione della sentenza al procuratore costituito
Massime di principio
- La notificazione di un atto di impugnazione non equivale alla notificazione della sentenza e non fa decorrere, per il destinatario, il termine breve per proporre impugnazione.
- Il termine breve d'impugnazione è collegato esclusivamente alla notificazione della sentenza secondo il paradigma legale previsto dal codice di rito; la mera conoscenza legale della sentenza derivante dal deposito non lo sostituisce.
- L'appello incidentale proposto nel termine di cui all'art. 343 c.p.c. non diventa inefficace se non è previamente decorso, per il destinatario della notificazione dell'impugnazione principale, il termine breve validamente determinato dalla notificazione della sentenza.
- La pretesa equipollenza tra notifica dell'impugnazione principale e notifica della sentenza non ha base normativa e non può essere utilizzata per comprimere il diritto di difesa della parte appellata incidentale.
Come è indicizzato
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