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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30031/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto intimato per somme dovute in forza di un contratto di mutuo a tasso fisso. I debitori hanno proposto opposizione contestando sia vizi formali del precetto sia la validità e regolarità del rapporto di mutuo, deducendo nullità del mutuo, inefficacia del precetto, responsabilità della banca, superamento del tasso soglia, anatocismo e violazione del limite di finanziabilità dei mutui fondiari. Il tribunale ha dichiarato nullo il precetto per un vizio formale, ma ha respinto il resto. In appello la controparte ha impugnato il capo sulla nullità del precetto; gli originari opponenti hanno proposto appello incidentale per riproporre le domande sul merito dell'opposizione. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello principale e inefficace quello incidentale, ritenendo che la notifica dell'appello principale facesse decorrere il termine breve per impugnare. Con il ricorso per cassazione i debitori hanno censurato tale soluzione, sostenendo che solo la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve ex artt. 325-326 c.p.c., mentre la notifica dell'appello principale non è equipollente; hanno inoltre denunciato omessa pronuncia sulle questioni di merito e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la notifica dell'impugnazione principale non equivale alla notificazione della sentenza e non fa decorrere il termine breve per impugnare. Di conseguenza, l'appello incidentale proposto dai debitori non era inefficace, perché depositato nel rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c. e prima della scadenza del termine utile rispetto alla pubblicazione della sentenza. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché esamini gli altri profili processuali e di merito dell'appello incidentale.

Norme richiamate

  • art. 480 c.p.c.

    richiamato dai debitori per denunciare la nullità del precetto per mancanza dei requisiti essenziali

  • art. 183, 6° comma, c.p.c.

    richiamato nel resoconto del primo grado per i termini istruttori concessi

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre solo dalla notificazione della sentenza, non dalla notifica dell'appello principale

  • art. 326 c.p.c.

    la notificazione della sentenza è l'atto che fa decorrere il termine breve; il secondo comma non legittima l'equipollenza con la notifica dell'impugnazione

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per sostenere la tempestività dell'appello incidentale nel termine lungo

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulle impugnazioni incidentali

  • art. 334 c.p.c.

    l'inefficacia dell'appello incidentale presuppone la decorrenza del termine breve, che nella specie non si era verificata

  • art. 343 c.p.c.

    l'appello incidentale era stato proposto tempestivamente al momento della costituzione in giudizio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma posta a base della censura di nullità per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omissione di pronuncia sui motivi di appello incidentale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per censurare la regolazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per censurare la compensazione delle spese

  • art. 615 c.p.c.

    menzionato per qualificare parte delle domande come opposizione all'esecuzione

  • art. 617 c.p.c.

    menzionato per qualificare parte delle domande come opposizione agli atti esecutivi

  • art. 133 c.p.c.

    la sentenza è pubblica dal momento del deposito

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla notificazione della sentenza al procuratore costituito

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla notificazione della sentenza al procuratore costituito

Massime di principio

  • La notificazione di un atto di impugnazione non equivale alla notificazione della sentenza e non fa decorrere, per il destinatario, il termine breve per proporre impugnazione.
  • Il termine breve d'impugnazione è collegato esclusivamente alla notificazione della sentenza secondo il paradigma legale previsto dal codice di rito; la mera conoscenza legale della sentenza derivante dal deposito non lo sostituisce.
  • L'appello incidentale proposto nel termine di cui all'art. 343 c.p.c. non diventa inefficace se non è previamente decorso, per il destinatario della notificazione dell'impugnazione principale, il termine breve validamente determinato dalla notificazione della sentenza.
  • La pretesa equipollenza tra notifica dell'impugnazione principale e notifica della sentenza non ha base normativa e non può essere utilizzata per comprimere il diritto di difesa della parte appellata incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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