Cassazione Civile, Ordinanza n. 30040/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita immobiliare relativo a un appartamento, con previsione di trasferimento del bene previa corresponsione del prezzo residuo e connesso accollo di mutuo agevolato. L’acquirente agiva per ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., lamentando che il definitivo non era stato stipulato per responsabilità del promittente venditore; chiedeva inoltre la restituzione o compensazione di somme versate in eccesso, la maggiorazione con interessi convenzionali o legali, e il risarcimento dei danni per il ritardo, per la mancata erogazione del mutuo agevolato e per il disagio protratto nel tempo. La società costruttrice resisteva e proponeva domande riconvenzionali per il trasferimento del bene con diverso calcolo del prezzo e dei rimborsi, oltre a chiedere in via alternativa la risoluzione del preliminare per inadempimento della promissaria acquirente. In appello l’acquirente censurava, tra l’altro, il calcolo del prezzo massimo di cessione, la valorizzazione di presunzioni, l’applicabilità retroattiva di una delibera comunale sulle migliorie, il mancato riconoscimento dei danni per aver pagato anticipatamente una somma e per non avere beneficiato del mutuo agevolato, nonché il mancato accollo dei mutui e il mancato trasferimento della proprietà. La società costruttrice, con ricorso incidentale, deduceva omessa pronuncia su oneri condominiali e ICI/IMU, sulla produzione documentale relativa a tali esborsi, sulle somme future da corrispondere per tali oneri e sulla correzione dell’identificazione catastale dell’immobile. Nel giudizio di legittimità entrambe le parti hanno poi rinunciato ai rispettivi ricorsi, reciprocamente accettandoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto delle reciproche rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale e delle relative accettazioni. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c. ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Non ha regolato le spese di lite, in ragione della reciproca accettazione delle rinunce. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non è stata quindi esaminata nel merito alcuna delle censure proposte.
Norme richiamate
sentenza costitutiva di produzione degli effetti traslativi
è il rimedio azionato per ottenere il trasferimento del bene in luogo del contratto definitivo non concluso
richiamato come parametro per censurare il ragionamento presuntivo della decisione di merito
invocato per denunciare omessa pronuncia su domande ed istanze istruttorie nel ricorso incidentale
la rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità
richiamato per la memoria del P.M. che ha chiesto la dichiarazione di estinzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato per effetto delle rinunce
artt. 184, 184-bis e 345, terzo comma, c.p.c.
richiamati nel ricorso incidentale per sostenere la richiesta di deposito documentale in appello
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In presenza di reciproca accettazione delle rinunce, la Corte non provvede alla regolazione delle spese di lite.
- L’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, le censure prospettate nei ricorsi principale e incidentale non vengono esaminate nel merito.
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