Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30024/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da due avvocati per il pagamento dei compensi professionali relativi a una complessa attività svolta tra il 1998 e il 2002 in favore di un consorzio e dei consorziati, nell’ambito di vicende amministrative collegate a una lottizzazione. Gli avvocati sostenevano che il compenso dovesse essere parametrato al valore dell’intera operazione urbanistica, poiché l’attività difensiva aveva riguardato atti amministrativi la cui rimozione sarebbe stata precondizione indispensabile per la realizzazione della lottizzazione. Contestavano inoltre la riduzione del compenso e l’esclusione di alcune voci tariffarie, chiedendo anche che fosse riconosciuto a ciascun professionista l’intero compenso e non solo il 50%, nonché gli onorari per la voce "esame e studio" per tutte le pratiche seguite. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: violazione dei criteri di interpretazione e delle norme urbanistiche, errata individuazione del valore della causa ai fini tariffari, omessa motivazione su una parte dell’appello, ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre che errata declaratoria di novità/inammissibilità della domanda sugli onorari di "esame e studio". La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla quantificazione sul valore della lottizzazione e alla voce "esame e studio", ma ha accolto il quinto motivo perché la questione dell’ammissibilità della domanda di pagamento dell’intero compenso per ciascun avvocato era già stata espressamente decisa dal tribunale e non poteva essere rimessa in discussione senza appello incidentale o rituale riproposizione della questione da parte degli opponenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto limitatamente il quinto motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata sul punto e rinviando alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per riesaminare nel merito la domanda dell’avvocato relativa al riconoscimento dell’intero compenso per ciascun difensore. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati. In particolare, è stato confermato che la controversia andava considerata di valore indeterminabile, poiché la domanda principale riguardava l’annullamento di provvedimenti amministrativi e non il valore economico complessivo della lottizzazione; è stata inoltre confermata l’inammissibilità della domanda nuova relativa agli onorari per "esame e studio". Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un’erronea interpretazione del provvedimento amministrativo, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 7 l. 1150/1942

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l’accesso alla strada fosse precondizione essenziale della lottizzazione; la Corte ha respinto la doglianza.

  • art. 9 l.r. Veneto n. 61/1985

    richiamato dal ricorrente insieme alla disciplina urbanistica regionale, senza accoglimento della censura.

  • art. 5, comma 5, d.m. 585/1994

    invocato per sostenere che il valore dovesse essere rapportato agli interessi sostanziali perseguiti; la Corte ha escluso tale criterio nel caso di domanda di annullamento di atto amministrativo.

  • art. 6, comma 4, d.m. 585/1994

    invocato per l’attività stragiudiziale; la Corte ha confermato che per le controversie amministrative di annullamento il valore è indeterminabile.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per vizio di motivazione, ma la censura è stata respinta.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per omessa motivazione e requisiti della sentenza; la Corte ha respinto le doglianze tranne quella sull’ultrapetizione/giudicato interno relativa al quinto motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione; la Corte ha accolto la censura sul punto in cui la domanda sull’intero compenso era già stata decisa.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla deduzione di una domanda nuova; la Corte ha confermato l’inammissibilità della domanda di "esame e studio".

  • art. 24 l. 794/1942

    richiamato per l’inderogabilità dei minimi tariffari, senza esito favorevole al ricorrente per la voce "esame e studio".

  • art. 4 d.m. 585/1994

    richiamato dal ricorrente per l’inderogabilità dei minimi tariffari, ma la Corte ha ritenuto nuova la domanda su voci tariffarie non comprese nel ricorso monitorio.

  • art. 6 l. 794/1942

    richiamato insieme alla disciplina tariffaria per sostenere la domanda sull’intero compenso e sulle voci tariffarie.

  • art. 7 d.m. 585/1994

    richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi, senza accoglimento della relativa censura.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare la necessità di riproposizione della questione o di appello incidentale a fronte di una decisione espressa di primo grado.

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di perpetuatio dell’ufficio di difensore, per ritenere irrilevante la rinuncia al mandato depositata prima dell’udienza.

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato in relazione all’opposizione a decreto ingiuntivo e alla tardività della domanda nuova proposta in comparsa di risposta.

Massime di principio

  • Nelle controversie per la liquidazione del compenso dell’avvocato, quando l’attività consiste nell’impugnazione di un atto amministrativo e il petitum è l’eliminazione dell’atto, la causa va qualificata di valore indeterminabile; non rileva l’eventuale rilevanza economica complessiva dell’operazione sottostante.
  • Ai fini della liquidazione degli onorari, il valore della causa si desume dalla domanda proposta e dalla sua entità obiettiva, non dall’interesse economico soggettivamente attribuito dalle parti alla vicenda.
  • La domanda di pagamento di voci tariffarie ulteriori e distinte, non comprese nel ricorso per decreto ingiuntivo, costituisce domanda nuova nel giudizio di opposizione quando introduce un diverso petitum e una diversa causa petendi.
  • Se il primo giudice ha espressamente deciso su un’eccezione o su una domanda, la parte che intenda rimetterne in discussione l’esito deve proporre appello incidentale; in difetto, la questione non può essere riesaminata in appello per mera riproposizione.
  • La riproposizione ex art. 346 c.p.c. è sufficiente solo per le questioni non decise espressamente dal primo giudice; quando vi sia una statuizione esplicita, opera la necessità dell’impugnazione incidentale.
  • Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta rinuncia al mandato del difensore non determina di per sé effetti sul processo, in presenza del principio di perpetuatio dell’ufficio difensivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.