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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18611/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per due episodi del reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 (cessione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana, fatti commessi a Caserta il 28-10-2020). Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (si evidenziava la modesta quantità di sostanza: 1,4 g ceduti e 7,12 g detenuti, la non abitualità e le dichiarazioni di pentimento); 2) censura per il diniego della sospensione condizionale della pena nonostante la lieve entità della vicenda, la presenza di un precedente non specifico e il comportamento collaborativo del ricorrente; 3) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione del minimo edittale e del minimo aumento per la continuazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato nella sua interezza. La Corte ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) sul punto dell'art. 131-bis c.p. la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il diniego della causa di non punibilità richiamando la serietà della condotta, le modalità di occultamento (dosi nascoste in un vaso con pianta) e l'abitualità dell'agire, corroborata dal precedente penale; la cassazione ha ricordato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. purché indichi quelli ritenuti rilevanti; (2) la sospensione condizionale è stata esclusa legittimamente in considerazione del precedente per ricettazione e della prognosi negativa circa il futuro comportamento, dovuta alle modalità non improvvisate dell'attività di spaccio; (3) in tema di pena, la Corte ha ritenuto congrua la determinazione operata dal G.U.P. e confermata in appello (pena base 1 anno e €3.600, ridotta e poi calibrata con le attenuanti generiche, aumento per continuazione di 1 mese e €600, e diminuzione per scelta del rito, fino alla pena finale di 6 mesi di reclusione e €2.000 di multa). Sono state inoltre condannate le spese processuali a carico del ricorrente ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice applicata per i fatti di detenzione e cessione di stupefacenti; il giudice ha valutato la quantità e le modalità di occultamento ai fini della gravità della condotta.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamata come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che il diniego è legittimo quando ricorrono modalità di condotta, occultamento e segnali di abitualità che rendono non trascurabile l'offesa.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la tenuità del fatto; la Corte ha osservato che il giudice di merito non è obbligato a sviscerare tutti gli elementi elencati, ma può indicare quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. non si riconosce automaticamente per piccole quantità di droga quando le modalità di occultamento e altri elementi evidenziano serietà e potenziale abitualità dell'attività illecita.
  • Il giudice di merito può motivare il diniego di benefici (tenuità, sospensione condizionale) indicando i criteri ritenuti prevalenti; non è necessario esaminare tutti gli elementi previsti dalla norma purché la motivazione sia logica e sufficiente.
  • La presenza di precedenti penali, anche se non specifici, incide negativamente sulla valutazione della prognosi di non recidiva e può giustificare il rifiuto della sospensione condizionale della pena.
  • La determinazione della pena rientra nell'apprezzamento di merito e la Corte di legittimità sindaca soprattutto la logicità e la congruità della motivazione; censure meramente assertive non sono sufficienti a capovolgere le valutazioni di merito.
  • In cassazione non è possibile sostituire valutazioni di fatto dei giudici di merito con apprezzamenti diversi: è necessario dimostrare errori di diritto o vizio logico della motivazione.

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