Cassazione Penale, Sentenza n. 18605/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancata allegazione, con l'atto d'appello, della dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione (art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.). La difesa deduceva che l'elezione di domicilio effettuata in occasione della convalida dell'arresto fosse sufficiente e che la norma non richieda che l'elezione sia successiva alla sentenza; prospettava altresì profili di violazione dell'art. 6 CEDU e di eccessivo formalismo, richiamando la sentenza della Corte EDU Rocchia c/Francia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere "attuale" e allegata con l'atto d'impugnazione; la precedente elezione effettuata in un diverso stato del procedimento (es. alla convalida dell'arresto) non soddisfa il requisito di ammissibilità. La Corte ha motivato richiamando la novella dell'art.164 cod. proc. pen. (rimozione della validità "per ogni stato e grado"), la relazione illustrativa del d.lgs. 150/2022 e precedenti pronunce della Cassazione che hanno escluso profili di incostituzionalità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione
Condizione di ammissibilità dell'impugnazione: l'elezione/dichiarazione di domicilio deve essere prodotta con l'atto di impugnazione; non è sufficiente una elezione anteriore non ribadita con l'appello.
La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ... salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.
La novella ha eliminato la previsione della validità "per ogni stato e grado"; ciò implica che una dichiarazione/elezione effettuata in un precedente grado non ha più efficacia automatica per l'appello, richiedendo una nuova indicazione.
art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.
In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater
Coordina la regola sulle notificazioni con l'obbligo di elezione/dichiarazione di domicilio previsto dall'art. 581, sottolineando l'esigenza di individuare un domicilio valido ai fini delle notifiche di impugnazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione legge delega n.134/2021)
introduce l'obbligo che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione
La relazione illustrativa e la legge delega mostrano la volontà del legislatore di rendere necessario, per l'ammissibilità, il deposito contestuale della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa per profili di accesso alla giustizia; la Corte di Cassazione ha ritenuto la compressione eventualmente derivante dall'onere procedurale non sproporzionata né irragionevole rispetto agli scopi di certezza e celerità processuale.
Rocchia c. Francia (Corte EDU, 2/5/2023)
La Corte ha reputato il precedente europeo non applicabile al caso concreto: nella pronuncia UE si era ravvisata una negazione di accesso alla giustizia senza adeguato accertamento, mentre nel caso in esame non risultava documentalmente dimostrata la validità anteriore dell'elezione di domicilio né un errore giudiziale che giustificasse l'ammissione nonostante la mancanza formale.
Pronunce della Corte di Cassazione richiamate (es. Sez.5 n.3118/2024; Sez.4 n.22140/2023)
La giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di incostituzionalità relativa all'art. 581, comma 1-ter, confermando la ragionevolezza dell'onere di allegare una nuova dichiarazione/elezione di domicilio per l'impugnazione.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. 150/2022 l'elezione o dichiarazione di domicilio non ha più efficacia automatica "per ogni stato e grado": per proporre validamente l'appello l'elezione/dichiarazione deve essere allegata con l'atto di impugnazione.
- Una elezione di domicilio effettuata in un momento processuale anteriore (es. alla convalida dell'arresto o in primo grado) non sostituisce l'obbligo di depositare/esprimere nuovamente la scelta di domicilio insieme all'appello, salvo che l'atto d'appello non contenga una manifestazione attuale di conferma da parte dell'imputato.
- L'omissione della dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, è causa di inammissibilità dell'appello (onere a pena), quindi le difese devono verificare e documentare la presentazione contestuale dell'elezione con l'atto d'impugnazione.
- Le eccezioni costituzionali o Convenzionali (art. 6 CEDU) possono essere valutate, ma la giurisprudenza di legittimità considera ragionevole l'onere introdotto dalla riforma a tutela della certezza e della celerità del processo; pertanto vanno documentati elementi concreti di pregiudizio o irragionevolezza per sperare in un esito diverso.
- Prassi difensiva consigliata: allegare esplicitamente con l'appello la dichiarazione/elezione di domicilio, o in subordine includere una dichiarazione dell'imputato che confermi e rinnovi l'elezione anteriore; conservare e depositare idonea prova della volontà attuale dell'imputato in ordine al domicilio per evitare inammissibilità.
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