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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18608/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione della mancanza/insufficienza della motivazione quanto alla confisca della somma di euro 240,90 sequestrata: la difesa ha dedotto che il Tribunale non avrebbe provato che il denaro fosse provento di attività criminosa, rilevando che durante l'operazione di polizia non era stata osservata alcuna cessione di stupefacente e che l'imputato aveva dichiarato che parte del denaro proveniva dalla sua attività di ambulante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 240-bis e la confisca delle somme in quanto il Tribunale ha accertato la sproporzione tra le condizioni economiche dell'imputato (senza fissa dimora, privo di occupazione stabile) e il valore della somma, nonché l'assenza di giustificazioni credibili fornite dall'imputato in merito alla provenienza del denaro. La Corte ha inoltre confermato la possibilità di applicare la disciplina introdotta dalla legge n.159/2023 (modifica dell'art.85-bis DPR 309/90) alla sentenza di primo grado resa il 12/12/2023, in conformità al principio di retroattività limitata previsto dagli artt. 200 e 236 cod. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Fattispecie di reato che, per effetto della modifica normativa del 2023, è stata ricompresa tra le fattispecie presupposto per la confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Consente la confisca dei beni nella disponibilità del condannato quando sussiste sproporzione tra redditi dichiarati/proventi e valore dei beni e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza; applicata dal Tribunale e ritenuta legittima dalla Corte.

  • art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (modificato)

    La modifica normativa ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, tra i delitti presupposto per la confisca per sproporzione; ciò giustifica l'applicazione dell'art. 240-bis al caso in esame.

  • art. 200 cod. pen.

    Stabilisce che le misure patrimoniali sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione; la Corte interpreta che per la confisca il riferimento sia alla legge in vigore al momento della decisione di primo grado, limitando la retroattività delle novità normative.

  • art. 236 cod. pen.

    Si collega all'art. 200 per precisare il tempo di applicazione delle misure patrimoniali, confermando che il regime normativo di riferimento è quello vigente al momento della decisione di primo grado.

  • artt. 444, 445, comma 1, cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa in tema di motivazione e applicazione della pena concordata; la Corte non ha ritenuto fondate le censure sulla motivazione rispetto alla confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa; la sentenza si concentra tuttavia sull'art. 240-bis e sul relativo regime per la confisca per sproporzione.

Massime di principio

  • La confisca per sproporzione (art. 240-bis) può essere disposta anche per reati di lieve entità se sussiste una sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni e non viene fornita una giustificazione credibile della provenienza.
  • La disciplina da applicare per la confisca è quella vigente al momento dell'emissione della sentenza di primo grado; novità normative intervene prima di quella data possono essere applicate retroattivamente nei limiti dell'art. 200 cod. pen.
  • La prova della sproporzione grava sull'accusa, ma una volta accertata scatta una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione che l'interessato può confutare solo con allegazioni e prove specifiche e verificabili circa l'origine lecita delle somme.
  • La mera assenza di osservazione di una cessione di stupefacenti al momento del controllo non impedisce la confisca per sproporzione: tale censura è in genere irrilevante rispetto all'accertamento della sproporzione e dell'assenza di giustificazioni.
  • Quando le somme sequestrate sono modeste, il giudice deve fornire una motivazione più penetrante e rigorosa circa la sproporzione e l'assenza di giustificazioni; tuttavia una motivazione adeguata, fondata su elementi come condizioni di vita, precedenti e vaghezza nelle spiegazioni dell'imputato, può essere sufficiente.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi, l'imputato deve documentare in modo preciso e verificabile le fonti lecite di reddito (documenti di vendita, licenze, rendiconti, ricevute) e spiegare le ragioni per cui deteneva la somma al momento dell'arresto.

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