Cassazione Penale, Sentenza n. 18602/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Berardi impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, dopo aver riqualificato il reato originariamente contestato (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90) nella diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova sostenendo che l'istanza fosse "generica" e priva di documentazione a sostegno. Il ricorso in Cassazione censura tale diniego per violazione degli artt. 168-bis e ss. cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen., nonché per manifesta illogicità della motivazione, rilevando che la richiesta di ammissione alla messa alla prova era stata depositata nei termini e corredata della richiesta di elaborazione del programma all'UEPE. In subordine si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 165 cod. pen.), sostenendo che la disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità connaturata alla domanda di messa alla prova avrebbe dovuto giustificare la sospensione condizionale anche in caso di pregressa fruizione del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha accolto il ricorso limitatamente alla questione relativa alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Ha osservato che l'art. 464-bis cod. proc. pen. richiede che all'istanza sia allegato un programma di trattamento ovvero, "nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma"; pertanto l'assenza del programma non è di per sé causa di rigetto quando sia stata formulata la richiesta all'UEPE. Dalla documentazione emergeva che tale richiesta era stata effettivamente prodotta in udienza preliminare, così il rigetto della Corte d'Appello per mancanza di documentazione è stato considerato illegittimo e non adeguatamente motivato. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente a questo punto e gli atti sono rinviati ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio sulla messa alla prova. Poiché la messa alla prova è incompatibile con la sospensione condizionale della pena, la Cassazione ha ritenuto superfluo decidere sul secondo motivo.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4
Fattispecie originaria contestata all'imputato, che non consente l'accesso alla messa alla prova
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Fattispecie nella quale il reato è stato riqualificato e che consente l'accesso alla messa alla prova
codice penale, art. 168-bis e ss.
Indicano i reati per i quali è ammessa la messa alla prova; la loro applicabilità è condizione per la sospensione del procedimento con messa alla prova
codice di procedura penale, art. 464-bis
"all'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma"
Stabilisce che all'istanza deve essere allegato il programma di trattamento o, se non possibile, la richiesta di elaborazione del programma all'UEPE; l'assenza del programma non è automaticamente impeditiva se la richiesta di elaborazione è stata prodotta
codice di procedura penale, art. 464-quater, comma 3
Affida al giudice la verifica dei presupposti per disporre la sospensione con messa alla prova, valutando l'idoneità del programma e la prognosi favorevole circa l'astensione dal reato
Parametri da utilizzare dal giudice per valutare l'idoneità del programma e la prognosi dell'imputato
codice penale, art. 165, comma 2
Disposizione sulla sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività; la Corte ha ritenuto l'esame di tale questione superfluo essendo incompatibile con la messa alla prova
Disciplina i limiti alla ripetuta concessione della sospensione condizionale della pena, rilevata dalla difesa ma non decisiva nella pronuncia
Corte costituzionale, sentenza n. 131/2019
Interpretazione costituzionalmente conforme che consente l'ammissione alla messa alla prova anche quando la riqualificazione in giudizio renda il fatto ammissibile, purché la richiesta sia stata tempestivamente formulata; la Cassazione si è richiamata a questo principio
Massime di principio
- Se l'imputato formula l'istanza di messa alla prova nei termini di legge, l'assenza del programma di trattamento non impedisce automaticamente l'ammissione se è stata prodotta la richiesta di elaborazione del programma all'UEPE
- Quando il giudice riqualifica il fatto in una fattispecie che rende applicabile la messa alla prova e l'istanza era già stata tempestivamente proposta, il giudice deve riesaminare la richiesta valutando i presupposti (idoneità del programma e prognosi favorevole) secondo i parametri dell'art. 133 c.p.
- Il rigetto della domanda di messa alla prova per mera genericità o per carenza documentale è illegittimo se dalla documentazione in atti risulta la richiesta all'UEPE; il giudice deve motivare in modo specifico l'insussistenza dei presupposti
- La messa alla prova è incompatibile con la sospensione condizionale della pena: il giudice non può concedere entrambi i benefici per lo stesso fatto, pertanto in presenza di una domanda di messa alla prova rilevante l'esame della sospensione condizionale può diventare secondario
- In pratica, per tutelare la possibilità di accesso alla messa alla prova è consigliabile depositare tempestivamente, anche in sede di udienza preliminare, la richiesta di elaborazione del programma all'UEPE e conservare prova dell'avvenuto invio/versamento agli atti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18605/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18608/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18611/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18613/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18614/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18615/2024 del 13/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →