Cassazione Penale, Sentenza n. 18614/2024 del 13/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n.74/2000) per l'anno d'imposta 2013, contestando: 1) la nullità per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio; 2) la carenza e vizio di motivazione nella affermazione di responsabilità e nella quantificazione dell'imposta evasa, lamentando che la condanna si fonda solo su presunzioni cartolari e senza accertamento della reale imposta; rilevando inoltre il sequestro delle quote societarie e la denuncia di smarrimento della documentazione contabile; 3) il diniego delle attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale e le spiegazioni fornite; 4) il rigetto della richiesta di sospensione del processo per messa alla prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto della presunta nullità della notifica, è stato ritenuto assorbente che l'imputato sia comparso all'udienza di primo grado (12/09/2022), non avendo chiesto termini per organizzare la difesa e avendo reso spontanee dichiarazioni: si applica la sanatoria prevista dall'art. 184 c.p.p. Quanto alle censure sulla motivazione e sulla prova, la Corte ha richiamato il divieto di sindacare in cassazione valutazioni di merito non manifestamente illogiche o contraddittorie, confermando la "doppia conforme" tra Tribunale e Corte d'Appello; ha ritenuto legittimo l'uso di accertamenti induttivi e degli esiti delle indagini fiscali per la determinazione del volume d'affari e dell'imposta evasa (con riferimento all'art. 189 e art. 192 c.p.p.), e ha giudicato insufficienti le giustificazioni difensive (denuncia generica di smarrimento, sequestro delle quote) per escludere il dolo. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte ha confermato la valutazione negativa in assenza di elementi concreti di ravvedimento; infine ha ritenuto legittimo il rigetto della messa alla prova per prognosi negativa dovuta ai precedenti per reati fallimentari e alla natura della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Norma incriminatrice (omessa dichiarazione). La sentenza conferma la condanna per il reato previsto da tale disposizione in relazione all'anno d'imposta 2013.
Codice di procedura penale, art. 184
art. 184, primo e secondo comma
La comparizione dell'imputato in udienza senza richiesta di termine per preparare la difesa e con rese di dichiarazioni spontanee determina la sanatoria della nullità relativa della notifica, facendo venir meno la censura per omessa notificazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Richiamato dal ricorrente come riferimento alle modifiche procedurali (denuncia del cambiamento di regole processuali), ma la Corte non ha ritenuto tale richiamo idoneo a sovvertire le valutazioni di merito.
Codice di procedura penale, art. 189
Confermata l'applicabilità del principio di atipicità dei mezzi di prova nei reati tributari: il giudice può avvalersi di accertamenti induttivi (studi/accertamenti degli uffici fiscali) per la determinazione dell'imposta dovuta.
Codice di procedura penale, art. 192, comma 1
I criteri generali di valutazione della prova autorizzano il giudice a valutare nel loro complesso gli elementi probatori, compresi accertamenti induttivi, per formare la propria convinzione.
La mera negazione delle contestazioni o dichiarazioni spontanee non è di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche (servono elementi concreti di ravvedimento).
Massime di principio
- La mancata notifica di un atto processuale può essere sanata dalla presenza dell'imputato all'udienza di primo grado, se da questi non è stata chiesta l'ulteriore dilazione per preparare la difesa e ha deposto: in tal caso la nullità non giova all'impugnante (art. 184 c.p.p.).
- Le censure sulla valutazione del merito probatorio sono inammissibili in Cassazione salvo che non si tratti di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione: non è possibile chiedere alla Corte di rivedere semplicemente la persuasività o la valutazione alternativa delle prove.
- Nei reati tributari i giudici possono legittimamente utilizzare accertamenti induttivi e gli esiti delle attività fiscali per determinare volume d'affari e imposta evasa; la difesa deve fornire elementi concreti e documentali per contrastare tali accertamenti (art. 189 e art. 192 c.p.p.).
- La semplice dichiarazione di smarrimento dei documenti o l'eccezione del sequestro societario non esonera dall'onere probatorio: è necessario dimostrare in modo specifico e documentale che l'assenza di documenti sia effettivamente impeditiva della ricostruzione contabile.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima se mancano elementi concreti di ravvedimento; le dichiarazioni difensive contrarie non costituiscono di per sé prova di resipiscenza (art. 62-bis c.p.).
- Per la sospensione del processo per messa alla prova il giudice può negare l'istanza sulla base di una prognosi negativa, tenendo conto dei precedenti e della personalità dell'imputato; non è obbligato a valorizzare il solo contenuto del programma presentato.
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