Cassazione Penale, Sentenza n. 18615/2024 del 13/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: contestazione della motivazione con riguardo alle dichiarazioni del teste FERRARA Giuseppe e alla documentazione contabile; deduzione che la fattura fosse materialmente contraffatta e che pertanto dovesse prevalere la ricostruzione dell'art. 3 (o comunque non dell'art. 2) del d.lgs. n.74/2000; censura per l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.; richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche (esiguità del profitto, sporadicità, precedenti datati, buon comportamento processuale); infine, doglianza per mancata concessione di un termine utile per valutare il consenso alla sostituzione della pena ex art. 545-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure svolte fossero, in gran parte, attacchi al merito e alla valutazione della prova (inammissibili in questa sede), e ha confermato il consolidato orientamento secondo cui l'utilizzo di fatture o documenti attestanti operazioni inesistenti integra il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n.74/2000 anche quando la falsità sia materiale. Ha inoltre respinto le censure su art. 131-bis (valutazione del profitto e della condotta successiva al reato), sulle attenuanti generiche (giudizio di fatto insindacabile se motivato) e sulla presunta necessità di un termine per manifestare il consenso alla sostituzione della pena ex art. 545-bis c.p.p.. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La Suprema Corte ha confermato che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si configura ogni qualvolta il contribuente utilizzi fatture attestanti operazioni non effettuate, indipendentemente dal fatto che la falsità sia ideologica o materiale.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La Corte d'appello aveva ritenuto la condotta ascritta all'art. 8 assorbita in quella di dichiarazione fraudolenta (art. 2), con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio; la Cassazione non ha ritenuto vulnerabile tale ricostruzione.
art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La parte aveva invocato l'applicazione dell'art. 3 in luogo dell'art. 2 in ragione della materia della falsificazione; la Corte ha richiamato l'orientamento che mantiene la distinzione e l'ambito applicativo di ciascuna fattispecie, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 2 al caso di utilizzo di fatture materialmente false.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La difesa aveva richiamato i requisiti di forma delle fatture ai sensi dell'art. 21, ma la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto prevalente la valutazione sulla sostanza e sull'utilizzo fraudolento del documento ai fini fiscali.
Il ricorso contestava l'esclusione della causa di non punibilità o di speciali misure previste dall'art. 131-bis; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la non trascurabilità del profitto e la rilevanza della condotta complessiva (anche successiva), escludendo l'applicabilità delle misure richieste.
Riferimento alle attenuanti generiche: la Corte ha confermato che la valutazione sulle attenuanti è giudizio di fatto del giudice del merito e va ritenuta insindacabile in Cassazione se motivata e non contraddittoria; la presenza di precedenti rilevanti può giustificare l'esclusione o la limitazione delle attenuanti.
"personalmente o a mezzo di procuratore speciale"
La disposizione consente il differimento per acquisire il consenso dell'imputato alla sostituzione della pena quando il giudice non possa decidere immediatamente; la Corte ha ritenuto che non sussistesse l'obbligo di concedere un termine ulteriore e che l'interpretazione della norma applicata dal giudice di merito fosse corretta.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili le doglianze che si limitano ad attaccare la valutazione della prova e la persuasività della motivazione del giudice del merito senza denunciarmi vizi di motivazione come mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali.
- L'utilizzo in dichiarazione di fatture o documenti attestanti operazioni inesistenti integra l'art. 2 d.lgs. n.74/2000 anche quando la falsità delle fatture sia di natura materiale (cioè la fattura sia stata materialmente contraffatta o mai emessa dall'apparente emittente).
- Per ottenere benefici come l'art. 131-bis o le attenuanti generiche è cruciale la valutazione complessiva del giudice di merito: la ridotta entità del profitto o contatti successivi con l'Agenzia delle Entrate non sono automaticamente risolutivi e possono essere valutati negativamente se la condotta complessiva mostra elementi di decettività.
- La mancanza di documentazione probatoria primaria (originali fatture, prove di pagamento, giustificazione patrimoniale per acquisti significativi) indebolisce fortemente la posizione difensiva davanti al giudice del merito e rende difficile il riesame in Cassazione.
- Le questioni di diritto relative ai rapporti di specialità tra le fattispecie del d.lgs. n.74/2000 e gli elementi che distinguono art. 2 e art. 3 richiedono argomentazioni giuridiche precise; una mera prospettazione dottrinale non sostituisce una motivazione giurisdizionale solida.
- L'art. 545-bis c.p.p. non richiede necessariamente che venga concesso un termine per manifestare il consenso alla sostituzione della pena; è determinante la situazione concreta e l'impossibilità del giudice di decidere immediatamente.
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