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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18615/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: contestazione della motivazione con riguardo alle dichiarazioni del teste FERRARA Giuseppe e alla documentazione contabile; deduzione che la fattura fosse materialmente contraffatta e che pertanto dovesse prevalere la ricostruzione dell'art. 3 (o comunque non dell'art. 2) del d.lgs. n.74/2000; censura per l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.; richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche (esiguità del profitto, sporadicità, precedenti datati, buon comportamento processuale); infine, doglianza per mancata concessione di un termine utile per valutare il consenso alla sostituzione della pena ex art. 545-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure svolte fossero, in gran parte, attacchi al merito e alla valutazione della prova (inammissibili in questa sede), e ha confermato il consolidato orientamento secondo cui l'utilizzo di fatture o documenti attestanti operazioni inesistenti integra il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n.74/2000 anche quando la falsità sia materiale. Ha inoltre respinto le censure su art. 131-bis (valutazione del profitto e della condotta successiva al reato), sulle attenuanti generiche (giudizio di fatto insindacabile se motivato) e sulla presunta necessità di un termine per manifestare il consenso alla sostituzione della pena ex art. 545-bis c.p.p.. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La Suprema Corte ha confermato che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si configura ogni qualvolta il contribuente utilizzi fatture attestanti operazioni non effettuate, indipendentemente dal fatto che la falsità sia ideologica o materiale.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte d'appello aveva ritenuto la condotta ascritta all'art. 8 assorbita in quella di dichiarazione fraudolenta (art. 2), con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio; la Cassazione non ha ritenuto vulnerabile tale ricostruzione.

  • art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La parte aveva invocato l'applicazione dell'art. 3 in luogo dell'art. 2 in ragione della materia della falsificazione; la Corte ha richiamato l'orientamento che mantiene la distinzione e l'ambito applicativo di ciascuna fattispecie, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 2 al caso di utilizzo di fatture materialmente false.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La difesa aveva richiamato i requisiti di forma delle fatture ai sensi dell'art. 21, ma la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto prevalente la valutazione sulla sostanza e sull'utilizzo fraudolento del documento ai fini fiscali.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Il ricorso contestava l'esclusione della causa di non punibilità o di speciali misure previste dall'art. 131-bis; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la non trascurabilità del profitto e la rilevanza della condotta complessiva (anche successiva), escludendo l'applicabilità delle misure richieste.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento alle attenuanti generiche: la Corte ha confermato che la valutazione sulle attenuanti è giudizio di fatto del giudice del merito e va ritenuta insindacabile in Cassazione se motivata e non contraddittoria; la presenza di precedenti rilevanti può giustificare l'esclusione o la limitazione delle attenuanti.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    "personalmente o a mezzo di procuratore speciale"

    La disposizione consente il differimento per acquisire il consenso dell'imputato alla sostituzione della pena quando il giudice non possa decidere immediatamente; la Corte ha ritenuto che non sussistesse l'obbligo di concedere un termine ulteriore e che l'interpretazione della norma applicata dal giudice di merito fosse corretta.

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili le doglianze che si limitano ad attaccare la valutazione della prova e la persuasività della motivazione del giudice del merito senza denunciarmi vizi di motivazione come mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali.
  • L'utilizzo in dichiarazione di fatture o documenti attestanti operazioni inesistenti integra l'art. 2 d.lgs. n.74/2000 anche quando la falsità delle fatture sia di natura materiale (cioè la fattura sia stata materialmente contraffatta o mai emessa dall'apparente emittente).
  • Per ottenere benefici come l'art. 131-bis o le attenuanti generiche è cruciale la valutazione complessiva del giudice di merito: la ridotta entità del profitto o contatti successivi con l'Agenzia delle Entrate non sono automaticamente risolutivi e possono essere valutati negativamente se la condotta complessiva mostra elementi di decettività.
  • La mancanza di documentazione probatoria primaria (originali fatture, prove di pagamento, giustificazione patrimoniale per acquisti significativi) indebolisce fortemente la posizione difensiva davanti al giudice del merito e rende difficile il riesame in Cassazione.
  • Le questioni di diritto relative ai rapporti di specialità tra le fattispecie del d.lgs. n.74/2000 e gli elementi che distinguono art. 2 e art. 3 richiedono argomentazioni giuridiche precise; una mera prospettazione dottrinale non sostituisce una motivazione giurisdizionale solida.
  • L'art. 545-bis c.p.p. non richiede necessariamente che venga concesso un termine per manifestare il consenso alla sostituzione della pena; è determinante la situazione concreta e l'impossibilità del giudice di decidere immediatamente.

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