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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27109/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Salerno. 1) Deduce violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione all'art. 62-bis c.p.: la Corte d'appello avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche solo sul reato principale (capo C) senza estenderle ai reati 'satellite' (capi B ed E) uniti per continuazione, pur trattandosi di circostanze soggettive che — secondo il ricorrente — avrebbero dovuto valere per tutti i reati continuati. 2) Denuncia violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione all'art. 157 c.p. (nella versione anteriore alla L. 251/2005): sostiene che, considerata la pena edittale e la riduzione per le attenuanti generiche, i reati di usura contestati ai capi B ed E sarebbero prescritti prima della sentenza di appello.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile. Ha ritenuto che: a) la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato quali elementi avessero giustificato la riduzione della pena per le attenuanti generiche sul reato più grave, così da rendere impossibile stabilire se il beneficio dovesse essere esteso ai reati satellite; pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'episodio di usura del giugno 2005 (capo B) perché estinto per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili relative; ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio in ordine al delitto di cui al capo B, limitatamente all'episodio del gennaio 2006, e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio (ossia per riconsiderare l'estensione o meno delle attenuanti e ricalcolare le pene di continuazione). b) per quanto riguarda gli altri motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ha altresì rigettato la richiesta di rimborso delle spese processuali avanzata dalla parte civile, ritenendo che quest'ultima non avesse dato contributo utile alla decisione nel grado.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, conv. L. 176/2020, art. 23, comma 8 (come modificato dall'art.16 D.L. 228/2021, conv. L. 15/2022)

    Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della normativa emergenziale citata; quindi è ammesso il trattamento del contraddittorio in forma scritta nel procedimento di cassazione

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte d'appello ha recepito e applicato un concordato proposto dall'imputato (accordo ai sensi dell'art. 599-bis), con consenso del Pubblico Ministero, limitando la controversia sulla qualificazione e sanzione dei reati residui

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Fondamento formale del ricorso per cassazione preso in esame: violazione di legge dedotta dal ricorrente

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Cassazione ha osservato che l'eventuale estensione delle attenuanti ai reati uniti per continuazione dipende dalla natura degli elementi motivanti (se soggettivi o oggettivi) e che il giudice d'appello deve motivare chiaramente tali elementi

  • art. 133 c.p.

    Richiami ai parametri per la quantificazione delle attenuanti generiche e al diverso esito applicativo a seconda che la valutazione sia basata su elementi 'oggettivi' (con effetti solo sul singolo fatto) o 'soggettivi' (con possibile estensione ai reati continuati)

  • art. 157 c.p. (versione anteriore alla L. 251/2005) e artt. 157/161 c.p.

    Usata per il calcolo dei termini di prescrizione. La Corte ha applicato la disciplina più favorevole in relazione alla data di consumazione (per il reato del giugno 2005 ha applicato la previgente disciplina, ritenendo quel reato prescritto; per i fatti del 2006 la prescrizione non è maturata considerando la sospensione dei termini)

  • art. 644 c.p.

    Norma relativa al reato di usura; la diversa pena edittale anteriore e posteriore alla L. 251/2005 è stata determinante per il calcolo della prescrizione e per l'individuazione della normativa più favorevole

  • art. 578 c.p.p.

    Indica l'obbligo per il giudice d'appello o la Cassazione, quando dichiara estinto il reato per amnistia o prescrizione dopo che era stata pronunciata condanna alle restituzioni o al risarcimento, di decidere sugli interessi civili: la Corte ha confermato le statuizioni civili nonostante la prescrizione di un episodio

  • art. 129 c.p.p., comma 2

    Rilevato che la mancanza di prova dell'innocenza non consente di rimuovere una condanna alle statuizioni civili; pertanto la conferma delle statuizioni civili è compatibile con l'annullamento per prescrizione di taluni capi

Massime di principio

  • Se il giudice riconosce attenuanti generiche per uno dei reati in un contesto di continuazione, deve esplicitare i motivi e gli elementi fattuali che hanno portato alla concessione: solo con motivazione chiara si può stabilire se il beneficio sia estendibile ai reati collegati
  • La distinzione tra elementi 'oggettivi' (relativi al singolo fatto) e 'soggettivi' (relativi alla persona) è cruciale: attenuanti fondate su elementi soggettivi tendono ad estendersi a tutti i reati uniti dalla continuazione, mentre quelle fondate su elementi oggettivi possono restare limitate al singolo episodio
  • Per il calcolo della prescrizione si applica la disciplina sostanziale più favorevole alla data di consumazione del reato: cambiamenti di pena edittale dovuti a riforme normative possono modificare i termini di prescrizione applicabili
  • I periodi di sospensione della prescrizione (es. per pendenze procedurali) devono essere sommati al termine ordinario e possono impedire la maturazione della prescrizione anche per reati consumati anni prima
  • La dichiarazione di prescrizione di un reato non cancella automaticamente le conseguenze civili: il giudice d'appello o la Cassazione devono comunque decidere sulle pretese civili e spesso le statuizioni civili restano confermate
  • La parte civile può chiedere le spese per il grado di appello, ma la domanda può essere rigettata se la parte civile non ha fornito un contributo utile alla decisione nel grado

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