Sentenza del 19/12/2019 n. 33911 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione doganale contestava l'applicazione dell'IVA agevolata al 10% sulle importazioni di pannelli fotovoltaici di origine cinese. Secondo l'Ufficio, i singoli moduli non costituivano autonomamente un "impianto fotovoltaico" ai sensi del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, riteneva che l'agevolazione prevista dal n. 127-sexies, relativa ai beni forniti per la costruzione degli impianti, spettasse soltanto agli installatori o utilizzatori finali e non agli intermediari commerciali. La Corte ha esaminato anche le censure processuali sulla motivazione della sentenza e sulla mancata trascrizione del D.M. 28 febbraio 1985.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione doganale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché formulato come censura di insufficiente motivazione non più deducibile secondo il testo vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha inoltre dichiarato inammissibili, per difetto di specificità e autosufficienza, alcune censure sulla classificazione doganale e sul D.M. 28 febbraio 1985. Nel merito, ha stabilito che i singoli pannelli non sono autonomamente "impianti" ai fini del n. 127-quinquies, ma possono beneficiare dell'aliquota del 10% prevista dal n. 127-sexies se destinati concretamente alla costruzione di impianti fotovoltaici. Non è necessario che l'importatore sia anche installatore o utilizzatore finale: è sufficiente una destinazione effettiva, anche indiretta, alla realizzazione dell'impianto. Poiché risultava provato che tutti i moduli erano stati installati in impianti fotovoltaici, il recupero della maggiore IVA e le sanzioni non potevano essere confermati. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Aliquota IVA agevolata per determinate operazioni
L'agevolazione non si applica automaticamente alla cessione o importazione del singolo pannello quale impianto autonomo; il pannello può però rientrare nell'agevolazione prevista per i beni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici.
D.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte III, n. 127-quinquies
"Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica"
Il termine "impianto" indica un insieme coordinato di componenti predisposti alla produzione di energia; il singolo pannello, considerato isolatamente, non costituisce normalmente un impianto.
D.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte III, n. 127-sexies
"Beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies)"
L'aliquota agevolata può applicarsi ai singoli beni, inclusi i pannelli fotovoltaici, quando siano concretamente destinati alla costruzione di un impianto rientrante nel n. 127-quinquies. La norma non richiede che il beneficiario sia direttamente l'installatore o l'utilizzatore finale.
Disciplina i requisiti della sentenza tributaria; nel caso concreto non è stata ravvisata una valida censura di nullità per carenza di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
"Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
Per le sentenze soggette al testo novellato, il ricorso per cassazione non può limitarsi a denunciare l'insufficienza o l'inadeguatezza della motivazione.
Codice di procedura civile, artt. 366, comma 1, n. 6, e 372
Impongono alla parte che fonda il ricorso su documenti o atti amministrativi di indicarli e localizzarli specificamente; i decreti ministeriali non sono soggetti al principio iura novit curia e devono essere prodotti dalla parte interessata.
Direttiva 2006/112/CE, art. 183
Le modalità nazionali di riporto o rimborso dell'eccedenza IVA devono rispettare la neutralità fiscale e consentire il recupero effettivo del credito senza imporre al soggetto passivo un irragionevole rischio finanziario.
Costituzione, artt. 9 e 32
La tutela dell'ambiente e della salute è stata richiamata come elemento sistematico coerente con un'interpretazione che favorisca fiscalmente l'utilizzo di fonti rinnovabili.
Massime di principio
- Per applicare un'agevolazione IVA riferita agli impianti occorre distinguere tra l'impianto, costituito da più componenti coordinati, e i singoli beni destinati a realizzarlo.
- Quando la norma agevolativa riguarda beni "forniti per la costruzione" di un impianto, l'agevolazione dipende principalmente dalla destinazione oggettiva ed effettiva del bene, non dalla qualifica soggettiva dell'acquirente o importatore.
- Un intermediario commerciale può applicare l'aliquota agevolata se dimostra che i beni, anche dopo la rivendita, sono stati realmente utilizzati per costruire l'impianto previsto dalla norma; non basta però una destinazione meramente dichiarata o incerta.
- L'Amministrazione può disconoscere l'agevolazione se prova che i beni sono stati destinati ad altri usi o che manca un collegamento concreto con la costruzione dell'impianto.
- Nell'interpretazione delle agevolazioni fiscali non è consentita un'estensione analogica del beneficio, ma è necessario considerare il testo della norma, la concreta destinazione dei beni e il principio di neutralità dell'IVA.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono colpire la reale ratio decidendi della sentenza ed essere formulate secondo i requisiti processuali vigenti; contestare argomentazioni meramente accessorie o lamentare genericamente l'insufficienza della motivazione conduce all'inammissibilità.
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