Cassazione Civile, Ordinanza n. 21248/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
Una società utilizzatrice di un immobile in leasing, dopo essere stata ingiunta per il pagamento dei canoni insoluti, ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, di avere ceduto il ramo d'azienda comprensivo del contratto a una terza società poi fallita. In via riconvenzionale ha chiesto l'applicazione dell'art. 1526, primo comma, c.c., con restituzione delle rate versate, ovvero in subordine la riduzione della clausola penale prevista nel contratto. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione, riducendo l'importo dovuto ma rigettando la riconvenzionale; la decisione è stata confermata in appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli artt. 112 c.p.c., 111 Cost., 132 c.p.c., 276 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 1526 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse applicato d'ufficio la clausola penale senza domanda della concedente e avesse esaminato la subordinata senza decidere la principale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 112 c.p.c., 1362, 1382, 1384 e 1526, secondo comma, c.c., lamentando che l'asserita eccessività/iniquità della penale fosse stata valutata senza adeguata stima concreta dei valori e senza consulenza tecnica.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la questione della liceità ed equità della clausola penale era stata già introdotta dalla stessa ricorrente con la domanda riconvenzionale; il rigetto della domanda di riduzione o di declaratoria di inapplicabilità della penale comportava naturalmente la sua applicazione nella misura pattuita, senza violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha inoltre chiarito che l'eventuale esame della subordinata non integra ultrapetizione, e che al più l'omessa pronuncia sulla principale costituirebbe un vizio diverso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'apprezzamento sull'eccessività/iniquità della penale e sulla complessiva liceità del patto è valutazione di merito discrezionale, censurabile solo per motivazione inadeguata; nel caso concreto la Corte d'appello aveva operato in coerenza con i principi delle Sezioni Unite sulla clausola penale nel leasing traslativo e sulla compatibilità dell'art. 1382 c.c. con l'art. 1526, secondo comma, c.c. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando decide sulla domanda riconvenzionale proposta e rigetta la richiesta di inapplicabilità o riduzione della penale; l'effetto dell'applicazione della penale discende naturalmente dal rigetto della pretesa avversaria.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro del vizio motivazionale, ma la Corte esclude che nel caso vi sia stata omissione o motivazione apparente rilevante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per vizio di motivazione, ma non ravvisato perché la decisione di merito ha espresso una ratio comprensibile e coerente.
Richiamato nel primo motivo insieme agli altri parametri processuali, senza autonomo rilievo decisivo nella soluzione.
art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c.
Richiamato a sostegno del vizio di motivazione, ma non ritenuto violato.
La domanda di restituzione delle rate e di disciplina della risoluzione nel leasing traslativo è stata respinta, non essendo stata accolta la tesi di inapplicabilità della clausola penale e della necessità di restituzione integrale delle somme versate.
La clausola penale può determinare anticipatamente il risarcimento del danno dovuto al concedente; nel leasing traslativo è compatibile con la disciplina dell'art. 1526, comma 2, c.c. se inserita in modo coerente con la detrazione del ricavato della vendita del bene restituito.
La valutazione dell'eccessività della penale è rimessa al giudice di merito, con controllo di legittimità limitato alla congruità della motivazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione della clausola contrattuale, ma non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
Le Sezioni Unite richiamate dalla Corte hanno ritenuto coerente con questa norma la clausola penale nel leasing traslativo che consenta al concedente di trattenere i canoni riscossi, detraendo quanto ricavato dalla vendita del bene restituito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, la clausola penale che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni già riscossi e di detrarre il ricavato della futura vendita del bene restituito può essere ritenuta compatibile con l'art. 1526, comma 2, c.c. e non integra automaticamente un arricchimento ingiustificato.
- Se la parte convenuta introduce con domanda riconvenzionale il tema dell'iniquità o dell'inapplicabilità della clausola penale, il giudice può rigettare tale domanda e, per effetto conseguenziale, riconoscere l'applicazione della penale pattuita senza violare l'art. 112 c.p.c.
- L'eventuale mancata pronuncia esplicita sulla domanda principale e la decisione sulla subordinata integrano, al più, un diverso vizio processuale rispetto all'ultrapetizione, non potendo essere confusi tra loro.
- La valutazione dell'eccessività della penale e della complessiva liceità del patto è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per motivazione inadeguata o mancante, non per una diversa lettura del merito.
- La clausola penale assolve nel leasing alla funzione di predeterminare il risarcimento del danno del concedente, con controllo giudiziale sulla sua equità svolto secondo criteri di merito e nel rispetto della disciplina speciale dell'art. 1526 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20999/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21005/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →