Cassazione Penale, Sentenza n. 36130/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zoccoli era imputato per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 9/10/1990 n.309, ritenuto intermediario nella cessione di sostanza stupefacente (cocaina) verso Flore Antonio e La Corte Cosimo. Il ricorrente impugnava la sentenza di merito (rinvio in seguito ad annullamento) per vizio di motivazione e violazioni di norme procedurali, deducendo in particolare: mancato e non convincente superamento dell'assoluzione degli acquirenti pronunciata dal Tribunale di Brindisi; insufficiente accertamento dell'identità dei colloquianti e della riconducibilità della voce a Zoccoli; assenza di prova concreta della cessione e del contributo concreto di intermediazione; contestazione del rigetto delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente confrontato e motivato le ragioni per cui la sentenza assolutoria del Tribunale di Brindisi non pregiudicava la condanna nel presente processo, valorizzando elementi di prova assenti o non valutati in quella sede (tra cui intercettazioni, riconoscimento della voce da parte degli ufficiali di P.G., messaggi sms, dichiarazioni di testi e riscontri sullo spostamento dell'imputato). Ha confermato che la sostanza era cocaina, che la cessione era dimostrata anche per accordo e atti preparatori (con precedente consegna) e che l'attività di intermediazione è punibile anche se acquirente e fornitore si conoscevano, bastando qualsiasi contributo materiale o psicologico a collegarli. Ha altresì ritenuto legittima la negazione delle attenuanti generiche, motivando sulla spiccata pericolosità, precedenti e condotta durante la latitanza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Richiamato per configurare il concorso di persone nel reato: la sentenza conferma che l'imputato è responsabile in concorso per l'attività di intermediazione nell'ambito della cessione di stupefacenti
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Interpretato nel senso che la figura dell'intermediazione rientra nella nozione di "procurare ad altri"; qualsiasi attività diretta a collegare venditore e acquirente (anche solo indicare il nome del fornitore o dare supporto materiale/psicologico) integra il reato
Richiamato tra le norme processuali contestate: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione rilevante che possa invalidare la motivazione di merito
Citato in relazione ai mezzi di prova e alla loro valutazione; la Corte ha ritenuto regolare l'utilizzo delle dichiarazioni degli ufficiali di P.G. per il riconoscimento della voce
Norma sul contenuto del provvedimento impugnato: la Corte ha valutato che la motivazione impugnata è adeguata e supera i profili dedotti
Richiamato tra le norme processuali contestate: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze procedurali del ricorrente
Valutata unitamente all'art.133 c.p. nella contestazione delle attenuanti; la Corte ha ritenuto che le attenuanti non fossero sussistenti per la pericolosità dell'imputato
Applicato nella valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti: la Corte d'Appello ha motivato l'esclusione delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti e della condotta dell'imputato
Massime di principio
- Quando esiste una sentenza di assoluzione pronunciata in un procedimento separato, il giudice che condanna in un diverso procedimento deve confrontarsi espressamente con le ragioni dell'assoluzione: basta però una motivazione concreta che indichi gli elementi nuovi o diversamente valutati che giustificano il diverso esito.
- Il riconoscimento della voce nelle intercettazioni può essere basato sulle dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e su altri riscontri, senza obbligo di perizia fonica, purché il giudice dia ragioni che giustifichino l'identificazione e l'onere di provare il contrario grava sulla difesa.
- L'attività di intermediazione in materia di stupefacenti si configura anche quando il destinatario conosce il fornitore: è sufficiente qualunque contributo materiale o psicologico volto a collegare venditore e acquirente (ad esempio contatti, indicazioni, sollecitazioni, accordi per la consegna).
- L'assenza della registrazione del pagamento o del monitoraggio dell'incontro non esclude necessariamente la consumazione del reato di cessione se sussistono elementi che dimostrano la consegna precedente o l'accordo tra le parti.
- La valutazione delle circostanze attenuanti è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria; la presenza di precedenti specifici e di comportamenti aggravanti (es. reato commesso durante latitanza) giustifica l'esclusione delle attenuanti.
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