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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07818/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dal fatto che un dipendente del Comune di Napoli, inquadrato da ultimo nella categoria D6 come funzionario di vigilanza del Corpo di Polizia Municipale, aveva svolto nel periodo 1.2.2007-31.10.2008 le mansioni di responsabile della macrostruttura "settore settentrionale", incarico per il quale era prevista la preposizione di una figura dirigenziale. Il giudice d'appello aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive corrispondenti al superiore livello dirigenziale, ma aveva escluso gli importi a titolo di indennità di posizione, ritenendo non provata la loro quantificazione e ritenendo sufficiente, a tal fine, il raffronto con gli importi percepiti da altri dirigenti solo per le componenti variabili legate agli obiettivi. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 52 d.lgs. n. 165/2001, 112, 115, 116, 414, 416, 421, comma 2, 434 e 437 c.p.c., 2697 c.c. e 16 CCNL Dirigenza Regioni e Autonomie Locali, sostenendo che l'esercizio pieno delle funzioni dirigenziali e delle responsabilità connesse impone il riconoscimento dell'intero trattamento economico del dirigente, comprensivo anche degli emolumenti accessori, in particolare della retribuzione di posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la tesi della Corte d'appello secondo cui la retribuzione di posizione sarebbe variabile in ragione della performance individuale e del conseguimento degli obiettivi, affermando invece che tale emolumento accessorio è legato all'incarico e all'esercizio delle correlate funzioni e responsabilità, con importo predeterminato e omogeneo rispetto a quello attribuito ai dirigenti che svolgono analoghe funzioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    richiamato a sostegno del principio di adeguatezza della retribuzione in relazione alle funzioni concretamente svolte

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per il tema delle mansioni superiori nel pubblico impiego

  • art. 112 c.p.c.

    denunciato come violato, ma non specificamente valorizzato nella ratio decidendi

  • art. 115 c.p.c.

    denunciato come violato, ma non specificamente valorizzato nella ratio decidendi

  • art. 116 c.p.c.

    denunciato come violato, ma non specificamente valorizzato nella ratio decidendi

  • art. 414 c.p.c.

    denunciato come violato, nel contesto del ricorso introduttivo del giudizio di merito

  • art. 416 c.p.c.

    denunciato come violato, nel contesto del rito del lavoro

  • art. 421, comma 2, c.p.c.

    denunciato come violato, nel contesto dei poteri officiosi del giudice del lavoro

  • art. 434 c.p.c.

    denunciato come violato, in relazione all'appello

  • art. 437 c.p.c.

    denunciato come violato, in relazione al giudizio di appello nel rito del lavoro

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova sulla quantificazione delle voci retributive

  • art. 16 CCNL per la Dirigenza delle Regioni e Autonomie Locali

    richiamato per la disciplina della retribuzione di posizione del personale dirigenziale

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, quando il lavoratore prova di aver svolto mansioni dirigenziali superiori, il diritto al trattamento economico corrispondente comprende anche le componenti accessorie della retribuzione dirigenziale che sono connesse all'incarico e alle relative responsabilità.
  • La retribuzione di posizione non va considerata emolumento variabile in funzione della performance individuale o del raggiungimento degli obiettivi, ma componente collegata alla posizione/incarico e quindi tendenzialmente predeterminata e omogenea per incarichi analoghi.
  • La quantificazione della retribuzione di posizione può essere desunta anche per comparazione con il trattamento riconosciuto ad altri dirigenti investiti di analoghe funzioni, quando la voce sia strutturalmente predeterminata.
  • L'esclusione di una voce retributiva accessoria per asserita mancata prova della quantificazione è illegittima se la sua struttura normativa la collega all'incarico e non a risultati individuali variabili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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