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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07816/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una federazione sindacale e da alcuni lavoratori, originariamente impiegati come LSU e poi stabilizzati con contratti a tempo determinato presso un'azienda sanitaria provinciale, per ottenere il riconoscimento del salario accessorio di produttività per l'anno di proposizione del ricorso e per gli anni precedenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che, dopo la stabilizzazione, i rapporti dovessero essere qualificati come ordinari rapporti a termine, con applicazione della disciplina del lavoro a termine, del contratto collettivo e del principio di non discriminazione, anche quanto al trattamento economico accessorio. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'azienda sanitaria, reputando che l'atto non si confrontasse con la ratio decidendi di primo grado ma si limitasse a riproporre le difese già svolte, fondate sulla disciplina speciale degli LSU. In Cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello individuava le parti della decisione censurate, le modifiche richieste e le norme applicabili; 2) violazione degli artt. 6 d.lgs. n. 368/2001 e 77 l.r. Sicilia n. 17/2004, contestando l'applicazione del principio di parità di trattamento agli ex LSU stabilizzati e sostenendo che tali rapporti, di durata quinquennale e finalizzati alla fuoriuscita dal precariato, erano sottratti alla disciplina del contratto a termine di cui al d.lgs. n. 368/2001; 3) violazione dell'art. 46 CCNL comparto Sanità 1994-1997 e dell'art. 49, comma 4, l. n. 833/1978, sul presupposto che le risorse per il premio di produttività non sarebbero state destinate agli ex LSU stabilizzati e che questi non concorrerebbero al relativo fondo; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, assumendo che, cadendo le ragioni di merito, non vi fosse soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non specifico: la censura non riportava né le difese svolte in primo grado né la sentenza di primo grado, e non evidenziava in modo circostanziato il rapporto tra i motivi di appello e i passaggi motivazionali della decisione impugnata. Conseguentemente ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo per difetto di rilevanza, essendo condizionati al superamento della declaratoria di inammissibilità dell'appello o al ribaltamento del ragionamento della Corte territoriale. Inammissibile è stato infine il quarto motivo, perché subordinato all'accoglimento dei precedenti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; la pedissequa riproposizione delle difese già svolte non basta.

  • art. 434 c.p.c.

    Per l'appello nel rito del lavoro vale il medesimo requisito di specificità del motivo di impugnazione, coerente con la natura di revisio prioris instantiae.

  • d.lgs. n. 368/2001, art. 6

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la non applicabilità della disciplina del contratto a termine ai rapporti di stabilizzazione degli ex LSU, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • l.r. Sicilia n. 17/2004, art. 77

    È richiamato per affermare che i contratti di stabilizzazione degli LSU sarebbero rapporti peculiari, sottratti alla disciplina generale del contratto a termine.

  • art. 46 CCNL comparto Sanità 1994-1997

    È richiamato per sostenere che il salario di produttività sarebbe finanziato dal fondo del personale dipendente e non potrebbe essere esteso agli ex LSU stabilizzati.

  • art. 49, comma 4, l. n. 833/1978

    È richiamato insieme alla disciplina contrattuale per contestare la fonte delle risorse destinate al trattamento accessorio.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; la censura sulle spese cade insieme all'inammissibilità delle questioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l'atto di impugnazione deve individuare in modo specifico le statuizioni contestate e deve contenere argomentazioni effettivamente critiche rispetto alla sentenza di primo grado; non è sufficiente una mera riproposizione delle difese già svolte.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione, ma è necessaria una parte argomentativa che contrasti la ratio decidendi del primo giudice.
  • La censura in cassazione contro una declaratoria di inammissibilità dell'appello deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e con il contenuto degli atti rilevanti; in difetto di specificità, il motivo è inammissibile.
  • Quando il primo motivo di ricorso, che investe la ratio processuale della decisione, è inammissibile, risultano inammissibili per difetto di rilevanza anche i motivi subordinati che presuppongono il superamento di quella ratio.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza e, in caso di inammissibilità del ricorso, può operare anche l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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