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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07824/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ex dipendente dell'INPS, collocato a riposo il 30 giugno 2009 e inquadrato nell'ultimo livello economico C5 dell'area C, diretta a ottenere, ai fini della liquidazione della pensione, il riconoscimento della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta al momento del pensionamento, e precisamente la qualifica di dirigente di seconda fascia, con conseguente ricalcolo in aumento del trattamento pensionistico e pagamento delle differenze arretrate dal luglio 2009 oltre interessi. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado e dichiarato inammissibile l'appello del pensionato. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, l. n. 336/1970, sostenendo che la norma non fosse applicabile nel nuovo ordinamento del personale, caratterizzato dall'accesso alle qualifiche solo mediante procedure selettive e dal superamento del precedente sistema delle carriere; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, l. n. 336/1970, 3, commi 1 e 2, l. n. 824/1971, 1 e 6 e relativa Tabella A del CCNL del comparto E.P.N.E. e 1 del CCNL Area VI dirigenza E.P.N.E., sostenendo che la nozione di 'carriera di appartenenza' andasse intesa come articolazione interna dei gradi conseguibili in ciascuno dei gruppi di personale e non consentisse di considerare la qualifica dirigenziale superiore invocata dal pensionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha richiamato un precedente specifico e lo ha seguito in continuità, affermando che il beneficio previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 336/1970 spetta, al momento del collocamento a riposo, quando la qualifica immediatamente superiore sia conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale delineata dall'ordinamento generale e dalla contrattazione collettiva, senza che rilevi il sistema concreto di conferimento. In tale prospettiva, la qualifica di dirigente di prima fascia è stata ritenuta evoluzione normale di quella di dirigente di seconda fascia; il ricorso dell'INPS è stato quindi respinto, con condanna dell'ente alle spese di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, L. n. 336/1970

    qualifica immediatamente superiore a quella posseduta

    nei benefici combattentistici, al dipendente collocato a riposo può essere riconosciuta la qualifica superiore se essa è conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, a prescindere dal concreto sistema di conferimento.

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    comma 6; comma 2 originario

    la Corte territoriale ha escluso la decadenza invocata dall'INPS ai sensi del comma 6 e ha applicato, invece, il regime decadenziale originario di cui al comma 2.

  • art. 38, comma 1, lett. d), D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    richiamato quale norma introduttiva del comma 6 dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, invocato dall'INPS sul tema della decadenza.

  • art. 3, commi 1 e 2, L. n. 824/1971

    richiamato dall'INPS per sostenere una lettura restrittiva della nozione di carriera di appartenenza ai fini dell'art. 2, comma 2, L. n. 336/1970.

  • art. 1 CCNL personale non dirigente comparto E.P.N.E. 2006-2009

    invocato dall'INPS nel tentativo di dimostrare l'incompatibilità del beneficio con il nuovo ordinamento del personale.

  • art. 6 CCNL personale non dirigente comparto E.P.N.E. 2006-2009 e Tabella A

    richiamati dall'INPS a sostegno della tesi sul sistema di inquadramento e sulle qualifiche conseguibili.

  • art. 1 CCNL Area VI Dirigenza E.P.N.E. 2006-2009

    richiamato dall'INPS per la disciplina dell'area dirigenziale e della progressione interna.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato per richiamare il precedente di legittimità e dare continuità all'orientamento già espresso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In tema di benefici combattentistici previsti per il dipendente pubblico al momento del collocamento a riposo, la qualifica superiore riconoscibile non dipende dal concreto meccanismo di accesso o conferimento delle posizioni, ma dalla sua astratta collocabilità nella carriera di appartenenza secondo ordinamento generale e contratto collettivo.
  • La nozione di 'carriera di appartenenza' va riferita all'articolazione interna dei gradi conseguibili nell'ambito del rispettivo settore professionale, sicché il passaggio alla qualifica superiore è ammissibile se essa costituisce sviluppo normale della carriera medesima.
  • Il superamento del precedente sistema delle carriere e l'introduzione di procedure selettive per l'accesso alle qualifiche non esclude, di per sé, l'applicabilità del beneficio normativo se la qualifica richiesta resta una naturale evoluzione della posizione rivestita.
  • Quando un motivo di ricorso ripropone questioni già risolte da un precedente conforme della Corte senza offrire argomenti nuovi idonei a superarlo, il ricorso deve essere respinto per infondatezza.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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