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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07821/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente era stata contestata disciplinarmente per varie irregolarità nella gestione di ticket bus e incassi, tra cui annullamenti di registrazioni senza corretta emissione di nuovi ticket, emissione di ticket aggiuntivi senza riscontro dei pagamenti e ordine ai sottoposti di distruggere documentazione contabile relativa agli anni precedenti alla fusione societaria. Dopo ulteriori contestazioni, la società le intimava il licenziamento per giusta causa. La Corte d'appello confermava la legittimità del recesso, ritenendo specifica la contestazione, legittimi i controlli effettuati dall’azienda perché originati da un sequestro disposto dalla Procura in un contesto di fondato sospetto, e provati gli addebiti anche tramite verifiche contabili e dichiarazioni di colleghi. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, con un primo motivo, la violazione dell’art. 4 St. lav. e della normativa privacy per asserita illegittimità dei controlli informatici e mancata adeguata informativa; con un secondo motivo lamentava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il licenziamento fosse stato fondato anche su elementi diversi da quelli ricavati dalle indagini informatiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati, osservando che la decisione di merito non poggiava solo sui controlli informatici ma anche su altre prove ritualmente acquisite, e che non sussisteva alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. né un omesso esame di fatto decisivo.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 300/1970

    i controlli sui dati/strumenti di lavoro sono stati ritenuti legittimi nel caso concreto perché effettuati in presenza di un fondato sospetto, determinato dal sequestro disposto dalla Procura nell'ambito di un'indagine per peculato a carico della dipendente.

  • artt. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo come parametro di violazione, ma la Corte non ravvisa un errore di diritto nel merito della valutazione probatoria.

  • artt. 114 c.p.c.

    richiamato nel motivo, senza rilievo decisivo nell'accoglimento o nel rigetto.

  • art. 160 D.lgs. 196/2003

    richiamato insieme alle norme privacy; la censura è dichiarata infondata o comunque priva di interesse perché la decisione di merito si fonda anche su autonome prove.

  • D.lgs. 196/2003

    invocato, come modificato dal D.lgs. 101/2018, per sostenere la violazione dei principi di minimizzazione, proporzionalità, pertinenza, non eccedenza, trasparenza e correttezza nei controlli.

  • D.lgs. 101/2018

    richiamato quale fonte modificativa del Codice privacy.

  • Regolamento (UE) n. 679/2016

    invocato dalla ricorrente per contestare la liceità e proporzionalità dei controlli sui propri strumenti di lavoro.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non è configurabile per una mera diversa valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice utilizzi prove non dedotte o violi il regime delle prove legali.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione non è configurabile per una diversa ponderazione delle prove da parte del giudice di merito, salvo uso distorto di prove legali o attribuzione di piena prova a elementi non aventi tale efficacia.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    l'omesso esame deducibile in cassazione riguarda un fatto storico decisivo, non il semplice mancato esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 54 D.L. 83/2012

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • L. 134/2012

    richiamata quale legge di conversione del D.L. 83/2012.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale di decisione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, potendo rilevare solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, abbia disapplicato il regime delle prove legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che non la possiedono.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sussiste quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze istruttorie siano state analiticamente esaminate.
  • La legittimità dei controlli datoriali effettuati su strumenti di lavoro può essere riconosciuta, nel caso concreto, quando l'attività di verifica si collochi in un contesto di fondato sospetto e la decisione di merito sia sorretta anche da autonome risultanze istruttorie diverse dai dati oggetto di contestazione.
  • La contestazione disciplinare e la prova del fatto addebitato possono fondare il giudizio di legittimità del licenziamento per giusta causa quando gli addebiti risultino dimostrati mediante pluralità di elementi probatori ritualmente acquisiti, ivi comprese verifiche contabili e dichiarazioni testimoniali.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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